Assunzioni Unioni di Comuni: ecco la Deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti

Questa volta lo dico con estrema soddisfazione: le unioni di comuni non applicano il DM 17 marzo 2020. 

A questa conclusione è giunta anche la Corte dei conti Sezione Autonomie con la Deliberazione n. 4/2021.

Devo dire che sono proprio contento e anche sereno. In questo anno, nonostante l’opinione contraria della Corte dei conti della Lombardia, è stato faticoso continuare a sostenere l’esclusione delle Unioni dai nuovi parametri. La sezione Autonomie, ora, ha però confermato ciò che era chiarissimo dalla lettura delle norme e quindi laddove c’è scritto “comuni” vuol proprio dire “comuni” (ma pensa un po’…).

Ecco le conclusioni e il principio di diritto:

“1. L’art. 33, co. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 27 dicembre 2019, n. 162 e ss.mm. e ii. e il decreto interministeriale del 17 marzo 2020, i quali fissano la disciplina per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per i Comuni, non si applicano alle Unioni di Comuni.

2. le facoltà di assunzione delle Unioni dei comuni sono tuttora disciplinate dall’art. 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che costituisce norma speciale, consentendo il reclutamento di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente.

3. I vincoli applicabili alla spesa per il personale delle Unioni di Comuni restano quelli stabiliti dalle norme richiamate nei principi affermati nelle deliberazioni n. 8/2011/SEZAUT/QMIG e n. 20/2018/SEZAUT/QMIG”.

 

Ora che la Corte dei conti ha chiarito che le Unioni di Comuni non applicano il DM 17 marzo 2020 per quantificare le possibilità di assunzione, proponiamo un corso specifico per analizzare i vari limiti che devono rispettare questi enti in materia di personale.

Trovate tutte le indicazioni cliccando QUI

 

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