La Corte dei Conti della Sicilia con la deliberazione n. 61/2021/PAR è tornata sulle regole assunzionali dettate dal decreto ministeriale del 17 marzo 2020 in esecuzione dell’art. 33 del d.l. 34/2019.
Il parere è particolarmente interessante perché oltre a spiegare, secondo me correttamente, i limiti per gli enti “non virtuosi”, fornisce anche una precisazione peraltro cristallina in merito ai resti delle capacità assunzionali antecedenti al 2020.
Così come chiaramente affermato dalle norme, i residui di turn-over non ancora esauriti, possono essere utilizzati esclusivamente dai comuni “virtuosi”, ovvero quelli che hanno un basso rapporto tra spese di personale ed entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità.
Tra l’altro, come chiarito dalla RGS, l’utilizzo è in alternativa – e quindi solamente se più favorevole come opzione – ai valori risultanti dall’applicazione della Tabella 2.
Per gli enti non virtuosi e anche per quelli della fascia di mezzo non c’è quindi questa possibilità, tenuto conto dei precisi parametri di riferimento indicati dal d.m. 17 marzo 2020:
- enti non virtuosi: puntare alla riduzione del rapporto tra spese di personale ed entrate corrente per raggiungere entro il 2025 il valore soglia della Tabella 3;
- enti di mezzo: non superare ogni anno il rapporto tra spese di personale ed entrate correnti dell’ultimo rendiconto.
La Corte dei Conti della Sicilia ha inoltre chiarito che non c’è dubbio che un ente non virtuoso non può procedere a nuove assunzioni se non dimostra con il proprio piano triennale dei fabbisogni di personale che sta operando azioni di rientro per giungere al valore soglia corrispondente alla propria fascia demografica.