Ci siamo. Il decreto legge 80/2021 deve essere convertito entro la prossima settimana. C’è già stato il passaggio in Senato ed è stato riscritto totalmente l’articolo 3 che prevedeva le modifiche all’articolo 30 del d.lgs. 165/2001, quello sulla mobilità volontaria.
In attesa di futuri approfondimenti, riporto di seguito il testo che dovrebbe essere quello definitivo, sottolineando che per gli enti locali, soprattutto per quelli di minori dimensioni, c’è stato un forte ridimensionamento dell’abolizione del nulla osta.
La nuova versione dell’articolo 30 del d.lgs. 165/2001
Comma 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di appartenenza. È richiesto il previo assenso dell’amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni motivatamente infungibili dichiarate motivatamente infungibili dall’amministrazione cedente, di personale assunto da meno di tre anni o qualora la suddetta amministrazione di appartenenza abbia una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. È fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell’amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all’introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l’assenso dell’amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell’amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l’amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all’amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all’incontro tra la domanda e l’offerta di mobilità.
Comma 1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti locali fino a 100 dipendenti a tempo indeterminato. Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 100 e 250, la percentuale di cui al comma 1 è stabilita al 5%; per gli enti locali fino a 500 dipendenti la predetta percentuale è fissata al 10%. La percentuale di cui al comma 1, è da considerarsi all’esito della mobilità e riferita alla dotazione organica dell’ente.
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Inoltre, all’articolo 3, comma 7-ter, del d.l. 80/2021 è stato scritto:
Per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale è di cinque anni. In ogni caso, la cessione del personale può essere differita, a discrezione dell’amministrazione cedente, fino all’effettiva assunzione del personale assunto a copertura dei posti vacanti e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni successivi a tale assunzione, ove ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento
Buongiorno,
alla luce della proposta di conversione del dl 80/2021 dell’art.30 del Tupi, in materia di mobilità, si chiede se il vincolo di permanenza dei 5 anni per i dipendenti in prima assegnazione, debba intendersi anche per i contratti stipulati (riferiti ai rispettivi CCNL) ante il 30 marzo 2019,per i qi tale condizione non veniva prevista. Si ringazia per la consueta attenzione.
Ecco, ci risiamo, i sindacati non servono a nulla, non cambia mai nulla se non per le alte sfere. Tutto ciò è assurdo, noi dipendenti di enti locali “minori” siamo così ufficialmente definiti come servi della gleba. Bene, non ci resta che rendere di meno, molto di meno…
Sinceramente, non mi piace la provocazione (e spero sia solo tale).
Quando lei ha partecipato ad un concorso nel suo ente era ben consapevole di quali fossero le regole.
La conversione del d.l. 80/2021 non ha fatto altro che ripristinare quelle regole, che ben conosceva nel momento in cui ha voluto partecipare ad un concorso per un lavoro nella pubblica amministrazione dove, se non erro, dovrebbe rilevare anche la dedizione nei confronti dei cittadini.
Reagire in questo modo, non mi pare quindi, coerente con la scelta che ha fatto.
Giuste le sue considerazioni Sig. Bertagna, ma la marcia indietro del governo tradisce una certa misura di approssimazione e scarsa coerenza con le motivazioni, il “mercato”, che avrebbero motivato l’emissione del decreto nella sua forma originaria.
Siamo all’annuncio, salvo poi fare marcia indietro, e, in definitiva, anche sotto Draghi, il corpaccione burocratico non cambia mai
pongo un quesito: un comune con meno di 100 dipendenti ha bandito nel mese di luglio una selezione pubblica per mobilità dove lo scrivente ha partecipato nel rispetto dell’art. del d.l quindi senza n.o. dell’ente bensi in possesso dei requisti di infungibilità, oltre tre anni dall’assunzione fabbisogno del personale inferiore al 20%; pertanto chiedo: il comune è autorizzato a definire la procedura concorsuale avviata o deve annullare il concorso e rifare il bando? nella conversione in legge gli emendamenti entrano in vigore il giorno della pubblicazione sulla g.u. quindi può il comune completare la selezione pubblica essendo il bando di concorso “legge speciale” ed in regola con la normativa all’epoca vigente?
Buonasera,
Lavoro in un comune con più di 500 dipendenti. Trattasi di prima assegnazione. Decorsi 3 anni posso fare domanda di trasferimento, senza che occorra il nulla osta, tranne nei tre casi indicati? O c’è sempre il vincolo di 5 anni? Grazie.
Salve, lavoro in un comune con 5000 dipendenti e non non sono di prima nomina poiché transitato per interscambio, devo considerare ugualmente i cinque anni?
Buongiorno, mi associo alla domanda fatta da Nadia. Lavoro in prima assegnazione per un Comune con più di 500 dipendenti. Decorsi 3 anni dalla stipula del contratto, che è avvenuta prima della legge n. 26/2019 e comunque non prevedeva una termine di permanenza minima, fatti i salvi i 3 casi indicati dal dl 80/2021 in un cui è previsto il nulla osta alla richiesta di mobilità, si chiede se il trasferimento debba intendersi comunque vincolato ad una permanenza di almeno 5 anni presso l’Ente di prima assegnazione. Grazie
Buongiorno, anche io vorrei conoscere la risposta allo stesso quesito proposto da Luca. Grazie
Quindi, in definitiva, io che lavoro da oltre 8 anni per la stessa azienda come dipendente di una PA posso partecipare ad un concorso per mobilità o chiedere il trasferimento in comando senza chiedere il nulla osta? Ossia se passo il concorso per mobilità o se accettano la mia domanda in comando saluto la mia “vecchia azienda” e adieu?
anch’io vorrei una risposta al quesito di Salvatore…inoltre il comma 1 bis prescrive: “Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti locali fino a 100 dipendenti a tempo indeterminato. ”
il citato comma 1 prevede che: “Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento….”.
Pertanto dal combinato disposto sembra che gli enti locali con meno di 100 dipendenti non possano più attivare le procedure di mobilità
salve
Assunta nel 2018 al Comune X.
Trasferita nel 2021 al Comune Y tramite mobilità volontaria.
Devo trascorrere 3 anni al Comune Y prima di fare nuova mobilità? Oppure posso farla senza problemi.
grazie
Saluti
Lavoro in un comune con due dipendenti e stando alla legge fatta solo per i “grandi”li devo morire
@Luigi
Lavori in un comune con 2 (DUE!) dipendenti?
Ti sei sbagliato vero? 🙁
@Lorenzo no che non si è sbagliato. Anche io lavoro in un Comune con 2 dipendenti. Non sapete che ci sono migliaia di piccoli comuni (dove per piccoli intendo con meno di 1000 abitanti)? Avete idea di quanti siano i comuni con più di 100 dipendenti? Una minoranza. Minima. Quando io sono stata assunta ho avuto il vincolo dei 5 anni come prima sede ma certo non il divieto di mobilità. (poi io nel mio ente sto benissimo, ma vivo comunque a 40 km. dal posto di lavoro. Magari tra 10 o 15 anni mi peserà fare 80 km. al giorno). Conto che ci sia una modifica, francamente.
Molto difficile non lanciare provocazioni anche perché, come al solito, i dipendenti comunali sono, per non dire altro, trattati come l’ultima ruota del carro, ma ci provo. Se “Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti locali fino a 100 dipendenti a tempo indeterminato.” vorrebbe dire che tali enti sono escluse anche da quanto affermato all’inizio dello stesso comma “Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento” (cito l’articolo). Mi pare quindi di capire che non sono state ripristinate le regole precedenti ma modificate in toto, e letta così mi parrebbe di capire che non è più contemplata la mobilità né in entrata e né in uscita.
Buongiorno, avrei bisogno di un chiarimento, sono nell’organico di una Prefettura ma in comando in un altro ministero. Per quanto riguarda la carenza in organico del 20% devo considerare la mia sede o tutto il personale a livello nazionale del ministero (della mia qualifica). Grazie
Il personale amministrativo in servizio presso il comparto AFAM (accademie e conservatori statali) può partecipare a questa procedura di mobilità ? Se si quindi non servirà il nulla osta?
Buongiorno, vorrei segnalare, al fine di supportare l’interpretazione della norma, due importanti documenti, che ho rinvenuto all’interno del sito istituzionale del senato:
1) all’indirizzo http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1306538&part=doc_dc-ressten_rs,
il file contenente il resoconto stenografico della seduta del Parlamento di approvazione del decreto legge convertito con modifiche in legge (identificato come atto n.2272). Nel testo si legge che la relaticre, senatrice Valenti ha detto: ” VALENTE, relatrice. Signor Presidente, il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, prevede una serie di misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’efficienza della giustizia.
Il provvedimento è stato esaminato dalle Commissioni affari costituzionali e giustizia riunite, che hanno apportato modifiche puntuali al testo, anche con la collaborazione dell’opposizione, che ovviamente ringraziamo. ……….Sul tema della mobilità volontaria, tanto sentito tra le pubbliche amministrazioni, il decreto interviene limitando i casi in cui essa è subordinata all’assenso dell’amministrazione di appartenenza.
Su questo, recependo i dubbi sollevati dagli enti locali, è stata trovata una soluzione soddisfacente, mantenendo il previo assenso dell’amministrazione di appartenenza nei Comuni fino a 100 dipendenti e riducendo la percentuale corrispondente alla carenza di organico che lo renda necessario. Inoltre, per tutti gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale diventa di cinque anni.”;
In Aula quindi in sede di illustrazione degli emendamenti apportati al decreto legge, viene spiegato espressamente che, recependo le istanze pervenute, è stato ripristinato l’obbligo del previo assenso alla mobilità in relazione agli enti locali con un numero di dipendenti inferiore a 100.
2) Altro documento è il seguente:
s2272 – conversione del decreto-legge n. 80/2021. misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr) e per l’efficienza della giustizia. nota sintetica sulle modifiche introdotte in sede di conversione dalle commissioni riunite 1° affari costituzionali e 2° giustizia del senato.
Nella nota, in relazione agli emendamenti apportati in sede di conversione dalle Commissioni riunite 1° Affari costituzionali e 2° Giustizia del Senato viene espressamente chiarito che:
“2. Modifiche all’articolo 3. Nulla-osta preventivo per la mobilità del personale.
Si introduce una importantissima modifica richiesta dall’ANCI alla nuova disciplina del passaggio diretto
di personale tra pubbliche amministrazioni.
In particolare, in conseguenza degli emendamenti approvati in Commissione:
– per tutti gli Enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100 in
caso di istanza di mobilità di un proprio dipendente verso altra amministrazione è comunque
richiesto il previo assenso dell’amministrazione di appartenenza;
– qualora l’istanza di mobilità sia formulata dal dipendente di un Ente locale con un numero di
dipendenti compreso tra 101 e 250, il nulla-osta è richiesto se la mobilità determina una carenza di
organico superiore al 5% nella qualifica corrispondente a quella del richiedente;
– qualora l’istanza di mobilità sia formulata dal dipendente di un Ente locale con un numero di
dipendenti compreso tra 251 e 500, il nulla-osta è richiesto se la mobilità determina una carenza di
organico superiore al 10% nella qualifica corrispondente a quella del richiedente;
– qualora l’istanza di mobilità sia formulata dal dipendente di un Ente locale con un numero di
dipendenti superiore a 500, il nulla-osta è richiesto se la mobilità determina una carenza di
organico superiore al 2% nella qualifica corrispondente a quella del richiedente.
In ogni caso, per tutti gli Enti locali, a prescindere dalle richiamate fasce dimensionali è previsto:
– l’obbligo di permanenza del dipendente neo-assunto nella sede di prima assegnazione per almeno
5 anni;
– la possibilità di differire la cessione del personale a seguito di istanza di mobilità fino all’effettiva
copertura della posizione che si renderebbe vacante;
– la facoltà di un ulteriore differimento di 30 giorni per effettuare un periodo di affiancamento.”
Grazie Teresa.
Gentilissima e precisissima.
Tutto chiaro!
Grazie Teresa.
Gentilissima e precisissima. Tutto chiaro!
Grazie Teresa. I lavori parlamentari orientano una lettura più “logica” della norma. Resta il fatto che, leggendo l’art.30 così come modificato, l’istituto della mobilità sembra del tutto sparito per i Comuni con meno di 101 abitanti. Urge una modifica espressa alla legge, non possiamo sempre ricorrere a sforzi esegetici.
Buongiorno a tutti, sono responsabile di area amm.va-contabile e vicesegretario (D1/D5) di un comune con 7 dipendenti, sede vacante dal 2017. Ho chiesto il nulla osta per mobilità volontaria. Ho spiegato le mie motivazioni sia alla Giunta sia al segretario a scavalco. Non mi hanno risposto formalmente ma verbalmente mi hanno già detto che non mi verrà dato l’ok perché infungibile. Qualcuno di voi ha suggerimenti per riuscire ad andarmene, oltre a partecipare a concorsi di cat D1 con conseguente danno economico?
P.S. : è la settima domanda di mobilità che presento in 27 anni di lavoro presso questa Amministrazione.
Grazie
Salve, avrei bisogno di un chiarimento sulla mobilità così come prevista dal d.l. 80/2021.
Sono assunta part time presso un comune dal Luglio 2019, prima assunzione nella Pubblica Amministrazione, ente con meno di 100 dipendenti (considerando qualsiasi forma di contratto).
Nell’Agosto 2020, a seguito di scorrimento graduatoria, prendo servizio nella stessa categoria prof.le ma full time, in un Comune diverso avvalendomi della conservazione del posto ai sensi dell’art. 20 ccnl.
Dopo un mese di lavoro torno nell’ Ente originario.
Tecnicamente però sarebbero 2 assunzioni distinte per cui in questo caso se volessi
trasferirmi ed “ottenere” il nullaosta , dovrei:
-considerarmi neoassunta e quindi aspettare i canonici 5 anni
oppure
-aspettare tre anni (visto che praticamente ho firmato un nuovo contratto nel nuovo ente) dopodichè richiedere il nullaosta?
in quest’ultimo caso i tre anni decorsi i quali l’assenso non è necessario, dovrebbero decorrere dalla prima assunzione (2019) o , più sensatamente,dal ritorno in servizio nell’ente originario (2020)?
Grazie mille a chi fornirà maggiori lumi in merito o mi dirà a chi rivolgermi per una casistica così insolita
Buongiorno dr. Bertagna,
relativamente alla nuova normativa sulla mobilità e alla soglia del 20% in organico da non superare, come vanno intesi eventuali distaccati o applicati presso altri Uffici? In altre parole il 20% va considerato al netto di distacchi/applicazioni o, visto che comunque occupano una casella della pianta organica, vanno considerate come “presenti”?
La ringrazio. Cordiali saluti
Buongiorno dr. Bretagna , dal 2005 sono un assistente tecnico categoria (C) comparto Sanità, da qualche anno con i recenti contratti CCNL è stata abrogata la norma dei cinque anni di servizio per la progressione verticale, essendo che non ho la laura purtroppo non ho potuto partecipare alle selezioni per categoria (D). Alla luce del nuovo D.L. 80/2021 articolo 3) Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito posso aspirare ad un passaggio verticale tanto atteso non avendo i titoli di studio specifico per la categoria D, sfruttando il fatto di avere più di tre anni di servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per
l’accesso all’area in questo caso io avrei attestato di superamento esame di stato per l’esercizio della libera professione di perito elettrotecnico con iscrizione al Collegio dei Periti Industriali e di avere il timbro già utilizzato in azienda per firmare i progetti interni all’ufficio tecnico, le chiedo che ne pensa?
Buongiorno assunta in una regione da Febbraio 2019 con concorso, qualifica C e part-time. Ho vinto una mobilità presso altro Ente. Può oggi il mio ente di appartenenza negarmi un nulla osta? Se lo può fare fino a febbraio 2022, dopo febbraio 2022 (scaduti i 3 anni) il trasferimento presso altro ente in cui risulto vincitrice è automatico? Non possono più opporsi giusto?
Salve, alla luce della nuova normativa è possibile la mobilità tra due aziende speciali ai sensi del dlgs 267/2000 anche se le stesse di fatto hanno soci diversi, ossia due amministrazioni comunali diverse? Se, si la procedura quale procedura va adottata?