Il divieto di assunzione in caso di ritardo nell’approvazione dei documenti contabili

L’art. 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 prevede che in caso di mancato rispetto per l’approvazione dei documenti contabili – come ad esempio il bilancio di previsione, il rendiconto, il bilancio consolidato – scatti il divieto di assunzione fino alla data di successiva approvazione.

Il d.l. 80/2021 ha aggiunto alla disposizione sopra citata questo periodo: “Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l’esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia”.

Condivido uno schema riassuntivo che ho predisposto.

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6 pensieri su “Il divieto di assunzione in caso di ritardo nell’approvazione dei documenti contabili

  1. francesco ciccopiedi dice:

    buongiorno
    la verticalizzazione ai sensi del decreto dl 80/2021 si configura come nuova assunzione?
    grazie

  2. Maria dice:

    Ad oggi non si è ancora approvato il bilancio di previsione, si è approvato in giunta il piano delle assunzioni, posso procedere ad assumere?

  3. Laura dice:

    Nel rispetto dei dodicesimi è possibile procedere ad una assunzione a tempo indeterminato durante l’esercizio provvisorio , prima del termine di scadenza del bilancio ?

  4. Fabio dice:

    Sakve si può approvare il bilancio di Previsione 2023 , senza approvare ol Renduconto 2022.
    Quali riferimenti di legge ? Trattasi di un Comune della Regoone Sicilia

  5. Federica dice:

    Con il rendiconto 2022 approvato in Giunta ma non ancora in Consiglio comunale, è possibile procedere all’assunzione a tempo indeterminato mediante mobilità già espletata di un assistente sociale? Grazie

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