L’art. 30 del d.lgs. 165/2001. La nuova versione sulla mobilità dopo il decreto fiscale.

Con l’art. 12 del D.L. n. 146 del 21.10.2021 è stato modificato il comma 1 dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e soppresso il primo periodo del successivo comma 1.1.

La nuova formulazione dei commi 1 e 1.1 dell’articolo 30 è la seguente:

“1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. E’ richiesto il previo assenso dell’amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall’amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. E’ fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell’amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.

Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. (…)

1.1. Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 è stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale è fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma 1 è da considerare all’esito della mobilità e riferita alla dotazione organica dell’ente.”

Con la soppressione del primo periodo del comma 1.1 (“Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100.”) viene definitivamente chiarito che negli enti con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100 unità, il parere favorevole alla mobilità esterna è sempre necessario.

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16 pensieri su “L’art. 30 del d.lgs. 165/2001. La nuova versione sulla mobilità dopo il decreto fiscale.

  1. Anna dice:

    Buongiorno dott. Bertagna, vorrei chiedere se con le modifiche normative attuate nei comuni con meno di 100 dipendenti è ancora vigente il vincolo quinquennale dalla prima assunzione.
    Grazie

  2. Nicola Cirasola dice:

    Nella mobilità per dirigenti medici veterinari presso l’istituto zooprofilattico possono scorrere nella graduatoria, aumentando i posti, dopo aver effettuato il concorso. SPECIFICO, CONCORSO PUBBLICATO PER 1 POSTO , PUÒ SCORRERE LA GRADUATORIA A TRE POSTI.

  3. Emanuele dice:

    Gentilissimi,
    Vorrei capire se la richiesta di nulla osta tra un ente ed un altro è prevista per un “comando” o si può applicare questa normativa.
    Nel caso potreste dare una spiegazione più dettagliata? Grazie

  4. Marco dice:

    Buongiorno, vorrei capire bene questi periodi: “qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente” e “per gli enti locali con un numero di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale è fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma 1 è da considerare all’esito della mobilità e riferita alla dotazione organica dell’ente”.
    Come si effettua in pratica il calcolo? Mettiamo, per esempio, che faccia parte di un’amministrazione che ha in dotazione 280 dipendenti ed i D sono 60. La mobilità è per 1 persona (D tecnico).
    Grazie

  5. Francesco dice:

    Buongiorno, vorrei una delucidazione. L’affermazione: “appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni” contenuta nel comma 1 del presente articolo, si riferisce a una mobilità attuabile solo se nell’amministrazione richiedente è previsto ad esempio un profilo amministrativo? Oppure il seguente profilo può essere ricoperto anche da altro profilo (tipo tecnico), fermo restando la dovuta competenza nelle mansioni amministrative? Grazie

  6. Marta dice:

    Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 è stabilita al 5 per cento […] La percentuale di cui al comma 1 è da considerare all’esito della mobilità e riferita alla dotazione organica dell’ente”. la nostra dotazione organica è composta da 60 posti coperti in cat. C e tre da caprire nella stessa categoria. un dipendente in cat. C dovrebbe uscire in mobilità. per determinare la percentuale, all’uscita del dipendente vanno sommati i posti previsti in dotazione vacanti da coprire?

  7. Annamaria dice:

    Buon pomeriggio. Ma tra stabilizzazione 36 e 18 mesi e mobilità volontaria quale istituto prevale ? Se l’azienda afferma che non ha posti e fondi per le stabilizzazioni è legittimo che pubblichi un avviso Interno di mobilità volontaria? Quindi assumere personale mediate reclutamento interno a scapito delle stabilizzazioni? Grazie!

  8. Gianfranco dice:

    Buonasera, sono un impiegato di una asl, ho una figlia con l. 104 art 3 comma 3, ho chiesto il trasferimento presso la asl di residenza, ma mi hanno detto che il trasferimento non si può fare tra asl di province diverse ,ma quindi si potrebbe fare solo nel caso dipendenti di ministeri o scuole? A questo punto mi chiedo che senso ha la legge se vale solo per alcuni lavoratori…

  9. Lucia dice:

    Sono in un comune con nr dipendenti pari a 280, ho chiesto mobilità per altro ente(mobilità accolta da altro ente) ma il mio comune ha negato a priori senza aver calcolato la percentuale di scoperto. Sto chiedendo chiarimenti, loro dicono che hanno redatto un verbale dove negano la mobilità a tutti e a posteriori hanno fatto un atto dove dichiarano infungibili tt le posizioni. Ma prevale la normativa o i loro verbali? Possono concedere nullaosta a personale che, prima delle modifiche all art 30 del dlgs 165/2001 erano in comando rinnovato periodicamente, ed ora dicembre 2022 hanno chiesto nullaosta definitivo? Vorrei un aiuto per favore. Grazie mille

  10. lucia dice:

    Buongiorno,
    vorrei capire quali dati chiedere per calcolare lo scoperto per carenza di personale in caso di mobilità volontaria. Io ho chiesto mobilità al 15/11/2022 e siamo un comune con più di 250 dipendenti. Hanno dato diniego dicendo solo per organizzazione d’ufficio, ho chiesto delucidazioni e percentuale scoperto ma con esito negativo.
    La ringrazio anticipatamente.

  11. Enrica dice:

    Buongiorno,
    sono una dipendente del Comune di Roma dal 02/09/2019, in assegnazione temporanea art. 42 bis d. lgs. 151/2001 presso L’università della Tuscia dal 05/10/2020. Ora vorrei usufruire della procedure straordinari di inquadramento in ruolo del personale in comando o distacco, prevista dal Milleproroghe 2023, valido fino al 31/03/2023. Il dubbio dell’Amministrazione dove sono assegnata temporaneamente è che la suddetta assegnazione temporanea non rientri nell’istituto del comando. Può aiutarmi a sciogliere questo dubbio, anche con qualche riferimento normativo, se è possibile? La ringrazio anticipatamente!
    Enrica Stefani

  12. ANTONIETTA BIANCOROSSO dice:

    un ente pubblico non economico ha stabilizzato 17 dipendenti appartenenti al bacino ex lsu in servizio presso l’ente dal 2015 con contratto a tempo determinato partime mettendone alcuni in pianta organica a tempo pieno su posti vacanti, ora dopo due anni il nuovo direttore sostiene che tutta la stabilizzazione è nulla in quanto il ministero di appartenenza aveva richiesto dei chiarimenti in merito alla procedura della rimodulazione della pianta organica che l’ufficio non ha mai dato. ora chiedo si puo invalidare un atto svolto anni fa con tutti i passaggi regolari e trasmessi sia al ministero di appartenenza, al mef e funz pubblica, grazie

  13. Mario dice:

    vorrei chiedere ma partecipando ad un bando di mobilità tra enti pubblici ed avedo tutti i requisiti dal bando è gia in possesso di contratto e vincitore di concorso si può essere valutati non idoneo dal colloquio ( che dovrebbe essere soltanto conoscitivo essendo già a tutti gli effetti dipendente pubblico.

  14. Marco dice:

    Buongiorno, vorrei partecipare ad un un avviso di mobilità indetto dal comune di BS, il bando riporta che devo avere in base all’art 30 il nulla osta dell’ente cedente o la dichiarazione dall’ente cedente che il nulla osta non è necessario. Lavoro in ospedale di 7000 dipendenti e sono un ex. C2, cosa devo presentare il nulla osta oppure la dichiarazione che il nummaosta non serve. Grazie per la risposta

    “sono in possesso del preventivo parere positivo al trasferimento rilasciato dall’amministrazione di appartenenza nei casi previsti dall’art. 30 comma 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, ovvero sono in possesso della dichiarazione da parte dell’amministrazione di appartenenza che il dipendente non ricade in nessuna delle tre condizioni indicate nell’articolo di legge citato. “

  15. Marco dice:

    Buongiorno,
    La mia domanda è molto semplice: per fare richiesta di mobilità è necessario partecipare ad un avviso emanato da un ente pubblico o ci si può proporre anche autonomamente a un’amministrazione di preferenza che, qualora avesse posti in organico, può accogliere il lavoratore? Grazie

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