Siamo a fine anno. Abbiamo risposto a diversi quesiti sulle modalità concrete per determinare il limite del trattamento accessorio alla luce dell’art. 33 del d.l. 34/2019. Ecco alcuni passaggi importanti.
Per verificare se vi sono i presupposti per procedere all’adeguamento del limite 2016 per effetto dell’incremento della dotazione organica, seguendo le istruzioni della nota della Ragioneria Generale dello Stato prot. 12454/2021, occorre computare i dipendenti in servizio al 31/12/2018 come segue:
1) ai fini della determinazione della quota media pro capite (QMP), contando tutti i dipendenti, anche a tempo determinato, che in quella data attingevano dal trattamento accessorio dell’ente, eventualmente proporzionando in caso di part time.
In questo caso, se un dipendente era in comando presso altro ente, secondo la nota del MEF andrebbe escluso, perché, sostiene la nota ministeriale, non consumava (teoricamente) da fondo dell’ente di appartenenza. Perciò, abbracciando questa lettura, i dipendenti da computare a questi fini sarebbero 12 (incluso il dipendente a tempo determinato ed escluso il comando verso altro ente).
Se invece l’ente vuole assumere un atteggiamento di massima prudenza, in considerazione del fatto che il dipendente in comando attingeva in effetti dal fondo per il costo della progressione economica e del comparto, e che – come Aran evidenzia nei suoi pareri – nonostante il rimborso dall’ente utilizzatore non c’è modo di rimpinguare il fondo in questi casi, allora potrebbe includere nel conteggio anche il comandato, portando il totale a 13.
Questo valore si usa per dividere (ottenendo appunto la quota media pro capite) la somma di:
– budget posizioni organizzative, e
– fondo risorse decentrate (solo voci soggette a limite) dell’anno 2018 (si noti, non 2016 ma 2018).
2) ai fini dell’individuazione del numero di dipendenti, sempre in servizio nel giorno 31/12/2018, necessario a verificare se nell’anno corrente vi sia un aumento del personale, occorre invece contare solo quelli a tempo indeterminato.
Pertanto in questo caso il numero di dipendenti sarà pari a 12 (escludendo certamente il tempo determinato e includendo il comando, in quanto comunque parte della vostra dotazione organica a tempo indeterminato). Anche in questo caso vale la regola del riproporzionamento in caso di part time.
3) Per determinare, infine, il numero di dipendenti in servizio nell’anno corrente, da paragonare a quelli di cui al precedente punto 2), si userà il metodo dei cedolini.
Si sommeranno cioè i cedolini emessi nel 2021 per tutti i dipendenti a tempo indeterminato (solo questi), anche qui con riproporzionamento in caso di eventuali part time nonché tenendo conto di assunzioni e cessazioni in corso d’anno.
Per esemplificare, un dipendente che presti servizio per l’intero anno a tempo pieno vale 12. Un dipendente per l’intero anno con part time al 75% vale 9 (12×75%). Un dipendente assunto al 1/10 vale 3. Un dipendente cessato il 30/6 vale 6. E così via.
Una volta fatto il totale dei cedolini annuali lo si divide per 12, e il numero ottenuto va comparato con i dipendenti di cui al punto 2).
Se si rileva uno scostamento positivo, l’eventuale aumento va moltiplicato per la quota media pro capite, per ottenere la somma da “appoggiare” sopra il limite 2016 per adeguarlo.
In merito all’adeguamento del limite au sensi dell’art. 33 del dl 34/2019, si chiede se sia corretta l’interpretazione del limite come valore massimo per poter stanziare le risorse nel fondo, avendo quindi la possibilità, ove non ci fossero le risorse, di non saturare completamente l’eventuale nuovo spazio creato dall’adeguamento del limite