Incentivi per le funzioni tecniche: fuori dal DM Assunzioni

La Corte dei conti per la Liguria, con deliberazione 1/2022, ha confermato i precedenti orientamenti della magistratura contabile stabilendo che le somme che i Comuni destinano all’incentivazione del personale, ex articolo 113 comma 2 del Codice dei contratti, non rientrano nel computo degli spazi assunzionali di cui all’articolo 33 comma 2 del Dl 34/2019.

Potete scaricare la Deliberazione QUA

In materia di incentivi per funzioni tecniche, ricordo che il recente d.l. 121/2021, convertito in legge 156/2021, all’articolo 5, comma 10, ha stabilito che il regolamento di cui all’articolo 113, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, che deve disciplinare presso ciascuna amministrazione gli incentivi per le “funzioni tecniche”, si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture in cui le procedure di gara sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016, anche se gli stessi lavori sono stati eseguiti prima della entrata in vigore del regolamento stesso. La Sezione per le Autonomie della Corte dei conti, attraverso una ricostruzione giuridica della ordinaria irretroattività delle norme, superato in via speciale anche richiamandosi alla novella normativa di cui sopra, ha quindi enunciato, con la delibera 16/SEZAUT/2021/QMIG, il seguente principio di diritto: “ove una amministrazione locale abbia omesso di adottare, in esecuzione della disciplina normativa di riferimento vigente ratione temporis (legge n. 109/1994; d.lgs. n. 163/2006; d.lgs. n. 50/2016), il regolamento funzionale alla distribuzione degli incentivi per la progettazione realizzata sotto la vigenza di quella normativa medesima, detto regolamento potrà essere adottato ex post, nel rispetto dei limiti e parametri che la norma del tempo imponeva, a condizione che le somme relative agli incentivi alla progettazione siano state accantonate ed afferiscano a lavori banditi in vigenza della suddetta normativa del tempo.”

A risolvere alcune incertezze, maturate negli anni passati, sulla legittimità dell’adozione postuma di un regolamento in materia, ovvero, ad essere più precisi, sulla sua capacità di regolare anche le procedure bandite prima della sua approvazione, oggi, per effetto delle novità narrate, tutte le amministrazioni che non hanno ancora provveduto alla sua adozione hanno l’opportunità di procedere con maggiore serenità, a condizione di rispettare alcune importanti prescrizioni.

Il tema, deve aggiungersi, è stato (ed è tuttora) oggetto di numerosi interventi interpretativi da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, che, a nostro parere, è opportuno che l’operatore prenda in considerazione.

Abbiamo pertanto predisposto una Guida + Modulistica con l’obiettivo di guidare, per quanto possibile, nell’iter di predisposizione e di approvazione del regolamento per gli incentivi di cui all’art. 113 del d.lgs. 50/2016, nonché di fornire una ricostruzione di quelle che ci sembrano le più importanti statuizioni della magistratura contabile. Fornisce, inoltre, alcune bozze o estratti di atti collegati, la cui possibile funzione (a supporto dell’attività degli uffici) è esplicata nel paragrafo 7.

Va da sé che quanto sopra può essere interessante anche per gli enti che, pur avendo già adottato un regolamento in materia, desiderino rivederlo, perché desiderano modificare le scelte fatte in precedenza o perché vogliono aggiornarlo e adeguarlo alle più recenti indicazioni giurisprudenziali e interpretative.

TROVATE TUTTE LE INFORMAZIONI AL SEGUENTE LINK: https://www.publika.it/incentivi-funzioni-tecniche/

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