Le assunzioni del PNRR alla prova dei fatti

Siamo in pieno PNRR. E non è ancora finita. C’è un difficilissimo equilibrio tra le assunzioni a tempo determinato possibili nel contesto dei progetti approvati e finanziati dall’amministrazione centrale e le attività a supporto finanziate esclusivamente con i propri bilanci dai singoli enti locali.

Le prime, quelle a valere sulle risorse statali ed europee, hanno avuto nella Circolare 4/2022 della Ragioneria Generale dello Stato una spiegazione quanto mai esaustiva, che a me piace riassumere così: le somme non sono utilizzabili per:

– attività ordinarie

– attività a supporto

– attività di dipendenti già in servizio.

Le assunzioni a termine finanziate con il bilancio dell’ente, invece, sono circoscritte dalle norma (l’art. 31-bis del d.l. 152/2021) in modo molto netto: “Al solo fine di consentire l’attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)…”.

Al solo fine! E guai a voi se assumete con questa “scusa” del PNRR per barare sui limiti assunzionali.

Chiarissima anche la finalità: per attuare i progetti!

Quindi, i progetti, ci devono già essere, il che vuol dire che non si potrà agire con le norme di maggior favore per predisporre attività propedeutiche o programmatorie.

Chissà se la volontà era proprio questa… in effetti i comuni si trovano al palo, dovendo rispettare i soliti limiti (spese di personale, lavoro flessibile, ecc. ecc.), se vogliono assumere per realizzare le molteplici attività di supporto amministrativo per ottenere l’accesso ai fondi del PNRR.

Impressione finale: non è finita qui. Interpretazione dopo interpretazione, ne vedremo delle belle.

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