L’argomento Piao terrà banco per tutta l’estate. Non vale la pena di essere precipitosi. C’è il tempo per approfondire tutti gli aspetti.
Ne evidenzio uno. Nell’assorbire i diversi Piani già esistenti, il DPR 81/2022 non li ha disapplicati. Leggiamo bene cosa c’è scritto: “….sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni…”.
Quindi, le norme vigenti, non sono state abrogate o soppresse, ma solo gli adempimenti ad esse correlate sono stati assorbiti dal Piao.
Questo significa, innanzitutto, una cosa: poichè il DPR è entrato in vigore il 15 luglio (pubblicato in GU il 30 giugno), chi avesse già adottato gli adempimenti relativi ai Piani ora assorbiti dal Piao, non può essere destinatario di nessuna sanzione come quella, ad esempio, del divieto di assunzioni.
Per chi, invece, è un po’ in affanno con l’adozione di tali atti programmatori, non potrà che, ora, inserirli nel Piao.
C’è un altro aspetto che vale la pena sottolineare, in particolar modo a riguardo del Piano triennale dei fabbisogni di personale. Come detto l’art. 6 del d.lgs. 165/2001 è pienamente in vigore, solo i suoi adempimenti (delibera apposita da adottare) sono stati incorporati nel Piao. Questo significa che gli enti dovranno continuare a verificare il rispetto, in fase di programmazione, delle limitazioni previste dall’art. 6 medesimo, come quella del rispetto dei tetti di spesa, dei limiti vigenti in materia di spazi assunzionali e di una dotazione organica impostata ad una flessibilità in grado di mai superare il tetto potenziale massimo di spesa. Solo che questo avverrà, da ora in poi, all’interno del Piao, nell’apposita sezione.