Capacità assunzionali delle Unioni

Vi ricordate la questione della possibilità di cedere spazi assunzionali dai comuni alle unioni che ha tenuto banco presso la Corte dei conti del Veneto con due Deliberazioni di segno opposto?

Ecco, è intervenuta anche la Sezione del Piemonte con una bella e chiarissima deliberazione che condivido pienamente. Vi riporto di seguito le conclusioni. Particolarmente interessante è anche che i giudici contabili, sebbene nulla era stato chiesto in merito, hanno voluto precisare che se a cedere gli spazi è un ente virtuoso, le somme sono anche fuori dal comma 557, esattamente come sarebbe stato per il comune stesso.

Il Comune di Barolo, facente parte dell’Unione di Comuni “Collina di Langa e del Barolo” ha interpellato la sezione regionale Piemonte della Corte dei Conti in ordine alla corretta metodologia di calcolo delle spese di personale e delle capacità assunzionali dei comuni aderenti.
La richiesta dell’ente illustra le modalità seguite e chiede conferma in ordine alla loro correttezza.
La sezione ha reso il proprio parere con la delibera n. 87/2022/SRCPIE/PAR del 20 giugno 2022, dove, in sintesi, ha esposto come segue l’applicazione della normativa vigente:
– i vincoli applicabili alla spesa per il personale delle Unioni di comuni di natura obbligatoria (quelle formate da comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti) vanno considerati secondo il criterio del “cumulo” ovvero “le spese di personale e le facoltà assunzionali sono da considerare in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l’invarianza della spesa complessivamente considerata”, quali principi confermati anche nelle deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 8/2011/SEZAUT/QMIG e n. 20/2018/SEZAUT/QMIG;
– per le Unioni che, invece, associano le funzioni per libera scelta gestionale, ferma restando la verifica del contenimento della propria spesa nei limiti del tetto di cui all’art. 1, comma 562, della legge 296/2006, la successiva verifica del rispetto dei vincoli specifici dei comuni associati deve essere fatta seguendo il criterio del “ribaltamento pro quota”, fondato sull’imputazione a ciascuno di essi della quota di spesa del personale riferibile all’Unione (cfr. deliberazione n. 8/2011/SEZAUT);
– la disciplina della facoltà assunzionale prevista dall’art. 33 del d.l. 34/2019 (convertito in legge 58/2019) e dal successivo decreto ministeriale attuativo del 17 marzo 2020 si applica solo ai comuni e non alle unioni;
– come confermato dalla deliberazione n. 4/2021/QMIG della Sezione delle Autonomie, le facoltà assunzionali delle Unioni di comuni risultino disciplinate dalla fattispecie normativa di cui all’art. 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che consente il reclutamento di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente;
– si aggiunge, poi, la possibilità per le Unioni di ottenere in cessione le capacità assunzionali dei singoli comuni associati, prevista dall’art. 32, comma 5, ultimo periodo, del TUEL, secondo cui “i comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all’Unione di comuni di cui fanno parte”;
– in definitiva le Unioni di comuni possono assumere direttamente utilizzando sia spazi assunzionali propri, applicando la consueta regola del turnover al 100%, sia spazi ulteriori ceduti dai comuni virtuosi aumentando concretamente la propria dotazione organica ed in quest’ultimo caso la capacità assunzionale transiterà dal comune all’Unione ed opererà in deroga al rispetto dei limiti di spesa previsti dall’art. 1 commi 557-quater e 562 della legge n. 296/2006.

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Un pensiero su “Capacità assunzionali delle Unioni

  1. Livio dice:

    Buongiorno, condivido tutto. Mi faccio una domanda: ma questa cessione di spazi dai Comuni virtuosi alle Unioni, come può portarsi dietro anche la quota pro capite di fondo salario accessorio, prevista per i Comuni, se per alle Unioni il D.L. 34/2019 art. 33 non si applica? In pratica nelle Unioni il fondo pro capite diminuirà…

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