L’indennità per le categorie A e B1

Non farò il sofistico e ne parlo solo perché ci sono cose che mi fanno sorridere.

Avete presente l’indennità di Lire 125.000 prevista per le categorie A e B1? Nonostante il CCNL 16/11/2022 non l’abbia confermata, bisogna continuare ad erogarla.

Lo dice l’ARAN nel parere CFL 177: La specifica disciplina prevista dall’art. 70 septies del CCNL 21.05.2018 non essendo stata disapplicata o sostituita dal nuovo CCNL siglato in data 16.11.2022 è pienamente vigente. Pertanto continuerà ad essere erogata anche dopo l’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione, ossia anche dopo il primo giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione del CCNL (1° aprile 2023). Si ricorda che questa indennità è finanziata dai rispettivi Bilanci degli Enti.

Perché sorrido?

Perché dal 1996 tutti i contratti successivi hanno dovuto confermare questa indennità in quanto l’art. 4 comma 3 del CCNL 1996 che la prevedeva era rubricato come “Norma Transitoria”. Questa volta, invece, vale il contrario: siccome il nuovo CCNL non l’ha cancellata, allora va pagata.

È tutto una gran bella commedia.

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