Senza maggiori costi per la finanza pubblica

Tante volte le disposizioni di legge che riguardano gli enti locali contengono l’obbligo di agire in una determinata direzione, ma “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”. Cosa vuol dire, nello specifico?

Anche in materia di personale non mancano le casistiche. Una su tutte: lo svolgimento delle prove concorsuali con strumentazioni informatiche e digitali. Pure in quel caso si fa riferimento al “limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente”.

Se la questione può sembrare chiara per la pubblica amministrazione centrale, così non è per gli enti locali dotati di autonomia di bilancio (e non solo).

La Corte dei Conti della Puglia, con la Deliberazione n. 174/2022, ha dato questa interpretazione: “la locuzione normativa “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”, va interpretata nel senso che le risorse debbano essere reperite provvedendo con risorse ordinarie già stanziate, previa verifica dell’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente. Ciò che rileva è che la decisione di spesa, che comporterà “oneri” nuovi e maggiori, allo scopo di non alterare l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente, trovi copertura nelle risorse finanziarie ordinarie a tale scopo stanziate in bilancio”. 

Mi sento di aggiungere che, ovviamente, si potrà fare riferimento anche a possibili variazioni di bilancio in presenza di esistenti maggiori entrate o anche a relative minori spese su determinati capitoli.

Una sintesi interessante, comunque, da tenere in considerazioni quando ci troveremo di fronte a locuzioni simili.

 

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