Alla luce del CCNL 16/11/2022 entrano in gioco due relazioni sindacali in materia di programmazione dei fabbisogni degli enti locali.
La prima è già conosciuta. L’identificazione dei profili professionali è oggetto di confronto come previsto dall’art. 5 comma 3 lettera c). Ricordo che l’art. 12 comma 6 prevede che ogni ente, in base al proprio modello organizzativo, individui i profili professionali e li collochi nelle corrispondenti Aree nel rispetto delle declaratorie. Quindi, una volta che l’ente ha individuato i profili, prima della loro approvazione, deve – se richiesto dai sindacati – procedere con il confronto.
La seconda è nuova. Si tratta di inviare ai sindacati per informazione preventiva (almeno cinque giorni prima dell’adozione) il piano triennale dei fabbisogni di personale nonché gli atti di organizzazione degli uffici. Da tale informazione non può derivare nessuna successiva relazione sindacale. Si tratta, appunto, di mera informazione. Come noto, in base all’art. 1 comma 2 del DPR 81/2022, per le amministrazioni tenute alla redazione del PIAO, tutti i richiami ai piani precedenti sono da intendersi come riferiti alla corrispondente sezione del PIAO.