Quali sono i primi documenti a costituire il fascicolo personale di un dipendente neo assunto?
In merito al quesito posto, occorre premettere che l’indicazione degli adempimenti connessi alla presa in servizio di un nuovo dipendente – anche con riferimento alla formazione dei documenti da versare nel fascicolo personale -generalmente, dovrebbe essere contenuta nel bando di concorso o nel regolamento per l’accesso e per le procedure concorsuali (o provvedimento equiparato) vigente nell’ente.
In particolare, a seguito della presa in servizio, di norma nel fascicolo personale dovrebbero essere versati tutti quegli atti e documenti prodotti dall’amministrazione o dallo stesso dipendente che attengono al percorso professionale, formativo e di carriera, nonché all’attività svolta ed ai fatti che lo riguardano (art. 27 del CCNL 16.11.2022).
A titolo esemplificativo e non esaustivo – potendo essere richiesta l’acquisizione di ulteriore documentazione da parte dell’ente, in virtù di specifica regolamentazione interna – nel fascicolo dovrebbero essere versati:
– la documentazione prescritta dal bando di concorso e dalle norme di legge per l’accesso al lavoro (copia del titolo di studio dichiarato in fase di partecipazione alla procedura selettiva, copia di attestati o abilitazioni varie, certificazioni di servizio per pregressi periodi lavorativi, ecc.);
– contratto di lavoro;
– comunicazione obbligatoria (UNILAV) di assunzione.
Del resto, i candidati dichiarati vincitori, o che comunque abbiano titolo all’assunzione, prima della stipula del contratto dovrebbero essere invitati dall’ente a fornire, entro un termine non inferiore ai trenta giorni decorrenti dal ricevimento dell’invito, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione (art. 24, comma 5, del CCNL 16.11.2023). Tale documentazione, peraltro, può essere prodotta con le seguenti modalità:
a) originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del DPR 445/2000, dei titoli dichiarati;
b) copia dei titoli dichiarati, presentata unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità all’originale ai sensi degli artt. 19 e 19-bis del DPR 445/2000;
c) dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
Sarà, poi, cura dell’ente procedere ai dovuti controlli circa la veridicità di quanto dichiarato dal lavoratore in sede di domanda di partecipazione alla procedura selettiva o, comunque, all’atto della presa in servizio, con conseguente versamento nel fascicolo anche dei riscontri ricevuti rispetto tali verifiche.