Progressioni verticali. Riassumiamo

Prendendo spunto dagli ultimi pareri Aran e visto i vari quesiti che ancora giungono sulle progressioni verticali riporto di seguito una brevissima sintesi.

Un ente fino al 31.12.2025 può utilizzare due modalità di progressione verticale.

La prima è quella a regime, ovvero quella che si effettua sulla base dei criteri dell’art. 52 comma 1-bis del d.lgs. 165/2001 per la quale serve sempre il titolo di studio per l’accesso dall’esterno e il rispetto del principio costituzionale del 50% dei posti da riservare ad assunzioni esterne tramite concorso o graduatoria.

La seconda è quella speciale del CCNL, art. 13 comma 6 e seguenti.

In questo caso, alle regole previste dal CCNL è possibile derogare dal titolo di studio per l’accesso dall’esterno.

Il finanziamento di questa progressione fa la differenza perchè:

  • se un ente non ha abbastanza 0,55% del monte salari 2018 o lo ha già esaurito, può comunque procedere purchè rispetti il principio costituzionale del 50% dei posti da destinare ad assunzioni da esterno (concorso o graduatoria)
  • se un ente ha sufficiente 0,55% del monte salari 2018, stando ai pareri di Aran e Rgs, potrà procedere senza rispettare il principio dell’accesso dall’esterno.

Ricordo che la somma che va prelevata dal budget dello 0,55% (che è unico e non si incrementa di anno in anno) è pari alla differenza della posizione di accesso tra un’area e altra.

 

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2 pensieri su “Progressioni verticali. Riassumiamo

  1. CONCETTA ROSSINI dice:

    se il valore del tabellare stipendiale dei dipendenti potenzialmente interessati dalla progressione verticale è già più altro del valore della posizione iniziale della nuova area superiore dal budget dello 0,55 % si deve comunque prelevare la differenza tra la posizione della vecchia area e la nuova?

  2. Gian Riccardo dice:

    Buongiorno,
    Da neofita chiedo, ma se un Ente nel 2018 non era costituito? Non può accedere alle assunzioni in deroga?

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