Welfare integrativo, le eventuali risorse aggiuntive devono rispettare il limite 2016

La Ragioneria Generale dello Stato con uno specifico parere che potete trovare QUI ha ritenuto che le eventuali somme aggiuntive che un ente volesse aggiungere alla parte variabile del fondo per finanziare il welfare integrativo soggiacciono al limite 2016 del trattamento accessorio.

La sintesi è presto fatta: “Le risorse destinate alla componente variabile del fondo per la contrattazione integrativa individuate dall’articolo 79, comma 2, lettera c) del CCNL 16 novembre 2022, indipendentemente da qualsiasi vincolo di destinazione stabilito in sede negoziale, siano da intendersi nel perimetro di verifica del limite 2016 della retribuzione accessoria”.

Detto questo e nel rimandare alla lettura completa del parere, segnalo che a breve sarà disponibile un Volume Cartaceo edito da Publika proprio sul Welfare Integrativo nel quale insieme a Salvatore Cicala e Consuelo Ziggiotto prendiamo in esame tutte le regole e opportunità di questo istituto.

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Un pensiero su “Welfare integrativo, le eventuali risorse aggiuntive devono rispettare il limite 2016

  1. Nicola Giacopelli dice:

    La Corte dei Conti della Lombardia con delibera n. 174/2023/PAR si è pronunciata nel senso che “le misure di welfare integrativo previste dall’art. 82 CCNL non sono assoggettate al limite di cui all’art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017”.
    La nota della RGS è di senso contrario… Bah!

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