Anche l’ANAC affronta l’argomento “incentivi per funzioni tecniche”

Il Presidente dell’ANAC, con proprio provvedimento dell’11 ottobre 2023, reperibile a questo link https://www.anticorruzione.it/-/atto-del-presidente-del-11-ottobre-2023-fasc.3360.2023, ha risposto ai quesiti di un ente in merito alla necessità di adozione del regolamento, alla confluenza delle risorse nel fondo risorse decentrate, al ruolo della contrattazione decentrata, secondo le nuove regole dettate dall’art. 45 del d.lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici).

L’Autorità ha evidenziato quanto segue:

– il nuovo quadro normativo non impone più l’adozione di un apposito regolamento e la costituzione di un apposito fondo, quale condizione essenziale ai fini del riparto degli incentivi, ma dispone che le amministrazioni si regolino, in tale ambito, secondo i propri

ordinamenti; con ciò si è inteso eliminare alcune complessità relative agli aspetti procedurali che spesso sono state di ostacolo all’effettiva erogazione degli incentivi;

– la semplificazione procedurale introdotta è volta a consentire alle amministrazioni di organizzarsi nel modo più efficiente e, unita all’obbligo di definire i criteri nel termine (ordinatorio) di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del codice, intende realizzare tutte le condizioni per rendere effettiva l’erogazione degli incentivi e dare concreta attuazione alla previsione normativa; rimane, comunque, ferma la necessità che la definizione dei criteri sia fatta mediante un atto a valenza generale;

– con riferimento agli aspetti contabili, la nuova disposizione del codice elimina la necessità di costituire un apposito fondo per l’incentivazione ai fini del legittimo riparto degli incentivi, ma la corretta gestione degli stessi dal punto contabile è questione che esula dalla competenza di questa Autorità; pertanto, in tale ambito, non possono essere fornite ulteriori indicazioni, oltre a quelle già riportate nella relazione al codice;

– con riferimento alle modalità di definizione dei criteri di riparto degli incentivi e di eventuale riduzione degli stessi, si rappresenta che la mancata riproposizione nell’art. 45 della locuzione “con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti” è volta a rimuovere un obbligo procedurale specifico, ma non ad escludere il riferimento alla contrattazione collettiva nell’ambito della gestione degli incentivi;

– infatti, l’articolo 45 va letto in combinato disposto con l’articolo 1 del Codice che, nell’enunciare il “principio del risultato”, al comma 4 prescrive che “Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto, nonché per: … b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva”;

– pertanto, l’attribuzione degli incentivi deve essere fatta sempre nel rispetto delle modalità previste dalla contrattazione collettiva e deve essere orientata al principio del risultato; sul punto è chiara la relazione al Codice che, nel commentare l’art. 1, comma 4, lett. b), specifica che “il risultato rappresenta anche criterio per l’attribuzione e la ripartizione degli incentivi economici, rimandando alla naturale sede della contrattazione collettiva per la concreta individuazione delle modalità operative

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