Nella sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, 27 dicembre 2023, n. 11210, è precisato che:
“… in relazione all’applicazione della quota obbligatoria di assunzione ex l.68/1999 a favore dei soggetti disabili, l’art. 5 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 dispone che, qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva individuandosi a tal fine come prima la riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate e successivamente della riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66”.
Lo stesso tenore letterale dall’art. 1014 del Codice dell’ordinamento militare è chiaro nel fissare priorità della riserva per i disabili ex legge 68/1999 in considerazione peraltro della ratio che anima detta legge ossia quella di garantire un trattamento specifico ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti disabili con priorità rispetto alle altre ipotesi di riserva.
Per i titoli di preferenza, invece, l’ordine di preferenza è fissato dalla legge tra i concorrenti a parità di titoli e di merito, in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali (cfr. art. 5, comma 4, d.p.r. 487/1994).