Il calcolo degli anni prima di beneficiare di una nuova progressione orizzontale

A questo link https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/sanita-comparto/7834-2024-01-09-15-16-14/14363-csan137a.html, potete trovare l’orientamento applicativo CSAN137a relativo alla disciplina contenuta nell’art. 19 del CCNL 2019-2021 del comparto Sanità, ma riferibile anche al personale del comparto Funzioni locali (art. 14 CCNL 16 novembre 2023).

Si tratta di un parere importante perchè fornisce con chiari esempi il funzionamento del periodo di stacco da una progressione orizzontale all’altra, meccanismi che avevo già avuto modo di approfondire durante i corsi dello scorso anno.

“Ai fini della quantificazione dei tre anni senza aver beneficiato di alcuna progressione economica si deve prendere in considerazione la data di decorrenza dell’ultima progressione economica acquisita: qualora ad es. un dipendente sia stato destinatario di una progressione economica l’1.01.2020, esso potrà partecipare alla successiva progressione economica avente decorrenza 1.01.2023.
Inoltre, si evidenzia che l’art. 19 comma 1 sancisce che l’attribuzione di differenziali economici e quindi la progressione economica avviene appunto all’interno di ciascuna area ‘al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dal dipendente nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell’area’.
Pertanto, il requisito di non aver beneficiato di ‘alcuna progressione economica’ dovrà essere verificato nell’ambito dell’Area di appartenenza e quindi dell’Area per la quale si partecipa alla procedura selettiva. Si dovrà comunque tenere conto anche delle progressioni economiche conseguite durante la vigenza del precedente sistema di classificazione nell’ambito della categoria corrispondente all’attuale area nonché delle progressioni economiche conseguite, nell’ambito della medesima area o di area corrispondente, anche in vigenza del precedente sistema di classificazione, presso altre amministrazioni da cui si provenga per mobilità.
Ne consegue che il lavoratore neo-assunto o quello che effettua una progressione verticale dovrà attendere 3 anni prima di poter partecipare ad una procedura di progressione economica”.

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Un pensiero su “Il calcolo degli anni prima di beneficiare di una nuova progressione orizzontale

  1. Vito dice:

    Gentile dott. Bretagna,
    saprebbe dirmi se esiste un orientamento applicativo della fattispecie in oggetto in caso di provenienza di un dipendente da altra Pubblica Amministrazione dello stesso comparto e medesima area funzionale ma entrato nella nuova PA tramite concorso esterno (quindi non mediante la mobilità citata nell’orientamento applicativo) ?
    Grazie,
    Cordiali saluti

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