Spese di personale finanziabili con i proventi del Codice della Strada

DOMANDA

Con la presente si richiede quali sono le spese di personale (compreso, in particolare, il fondo) che possono essere finanziate con i proventi del codice della strada e se tali spese sono escluse dal computo dei limiti di spesa del personale (2011/2013) e/o da quelli del fondo di produttività.

RISPOSTA

Attraverso la specifica fonte di finanziamento ex art. 208 del Codice della strada l’amministrazione può inserire somme sulla parte variabile del fondo per le risorse decentrate, attraverso l’istituto di cui all’art. 79 comma 2 lett. c) del Ccnl 16/11/2022. Si tratta, com’è noto, delle somme correlate a scelte gestionali, organizzative e di politica retributiva. L’articolo richiama espressamente tra le casistiche anche quelle relative a incentivi monetari per obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.

La giunta comunale potrà con propria delibera, anteriormente alla determina di costituzione del fondo (la quale determina terrà conto evidentemente del contenuto della delibera), stabilire una somma, a valere sulle riscossioni effettuate per sanzioni al Codice della strada, secondo le indicazioni di cui all’art. 208 commi 4, 5 e 5-bis, ed associarla a obiettivi correlati al potenziamento della sicurezza stradale.

La GC con delibera individuerà quindi la somma e l’obiettivo da perseguire (entro il Piano obiettivi/PRG/Piano performance), le somme saranno inserite con determina nel fondo e, secondo il Sistema performance vigente, se l’obiettivo verrà raggiunto potranno essere erogate al personale interessato.

Le somme de quibus sono soggette al limite ex comma 557 della legge 296/2006, e rientrano appieno anche nella nozione di spesa di personale utile ai conteggi da effettuare per la determinazione degli spazi assunzionali del comune, ex art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 e smi e relativo decreto attuativo 17 marzo 2020.

La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione 5/SEZAUT/2019/QMIG, ha chiarito che tali somme sono parimenti soggette anche al limite al lavoro accessorio, ex art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 (tetto 2016). La sola deroga che la Corte dei conti ha ritenuto di ammettere è correlata alla eventuale “quota eccedente le riscossioni dell’esercizio precedente per la parte eventualmente confluita, in aumento, nel “Fondo risorse decentrate” e destinata all’incentivazione di specifiche unità di personale di polizia locale effettivamente impegnate, nell’ambito dei suddetti progetti, in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro“.

Altri possibili utilizzi delle somme ricavate dai proventi del Codice della strada, a norma di legge e secondo l’articolazione contrattuale possono essere:

  • contributi datoriali obbligatori pari all’1%, destinati al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio per i dipendenti della PL a quello aderenti, che si ritengono esclusi dal comma 557 (Corte conti Piemonte deliberazione 380/2013/PAR), e che peraltro non transitano dal fondo risorse decentrate.
  • Invece le eventuali somme destinate, al di fuori di quelle del contributo obbligatorio di cui sopra, dall’amministrazione alla previdenza complementare del personale sono soggette al limite comma 557 (Corte conti, Sezione Autonomie, delibera 22/SEZAUT/2015/QMIG);
  • spese per assunzioni di personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile, naturalmente anch’esse finanziate con quote di proventi per violazione al Codice della strada, che invece, in via speciale, derogano alla spesa ex comma 557, quanto meno con deroga ufficiale prevista per gli enti fino a 5.000 abitanti.
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