Errori sul fondo e compensazione con gli spazi assunzionali

Non sono per niente d’accordo con la deliberazione 215/2023 della Sezione Toscana della Corte dei conti, nella quale si sostiene che quanto previsto dai commi 226 e 228 della legge 208/2015, ovvero il possibile recupero, a norma del d.l. 16/2014, delle somme appostate in eccesso sul trattamento accessorio del personale mediante rinuncia a capacità assunzionale, sia ancora applicabile nell’attuale regime assunzionale dei Comuni, dettato dal d.m. 17 marzo 2020.

Conta poco il mio parere, lo so, però provo a spiegare la mia contrarietà.

La rinuncia al turnover, che all’epoca poteva essere operata per abbattere di una cifra equivalente il “debito” da saldare per superamento del limite al trattamento accessorio, garantiva alla pubblica amministrazione (che rinunciava al recupero a carico dei dipendenti) un risparmio strutturale (per sempre!): la quota di turnover utilizzata a quei fini una volta abbattuta non tornava mai più disponibile per assumere. Una “sanzione” tangibile, per un errore certamente grave quale il mancato rispetto del vincolo di legge.

La Corte dei conti Toscana sostiene che sia ancora possibile utilizzare gli spazi assunzionali, ma come sapete, i comuni e le province non hanno più un “budget” predeterminato per le nuove assunzioni, ma hanno regole di stanziamento di somme a bilancio nel rispetto delle percentuali e obiettivi stabiliti da rispetti DM sulla base fondamentalmente del rapporto tra spese di personale e entrate correnti.

Ipotizzare un meccanismo simile a valere sugli spazi assunzionali odierni, proprio come la delibera di cui sopra prevede (cioè con una compressione degli stessi una tantum) consente invece a un ente che ha violato il tetto al trattamento accessorio di recuperare l’errore, in sostanza, semplicemente posponendo di un anno o di alcuni anni qualche assunzione, “congelando” temporaneamente una parte degli spazi assunzionali e riprendendo liberamente ad assumere non appena “saldato” il debito. Tra l’altro la Corte proprio questo dice: se hai sbagliato con il Fondo per cinque anni, per soli cinque anni non utilizzare quegli spazi (peraltro virtuali come detto!)… e poi… eh niente torna pure ad assumere!

Qualcosa davvero non torna.

Forse, al massimo, si potrebbe sostenere che se quella norma è ancora valida in questo nuovo contesto di spazi assunzionali, la compensazione degli errori del fondo sia “per sempre” ovvero che quell’ente continui a conteggiare la spesa del recupero tra le proprie spese di personale. Solo in questo modo si creerebbe una vera riduzione degli spazi a seguito della compensazione.

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