Riserva nei concorsi per dirigenti – Il parere del DFP

Negli scorsi giorni è stata data grande visibilità al parere del DFP che potete scaricare QUI che contiene un approfondimento sull’art. 28 comma 1-bis del d.l. 75/2023 conosciuto come la possibilità di stabilizzazione dei dirigenti a tempo determinato.

Il parere ha fatto tanto clamore perchè entra a gamba tesa chiarendo che la norma non si applica ai soggetti assunti ai sensi dell’art. 110 del TUEL.

Ma c’è anche un altro aspetto che merita considerazione, ovvero come si svolge la vera procedura.

A tal proposito riporto l’approfondimento di Mario Ferrari presente sul numero 4 di Personale News.

Si potrebbe sintetizzare: ancora una volta i pareri superano la realtà, cioè il chiaro disposto normativo.

Ecco l’analisi.

La norma stabilisce che “nell’ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale” è possibile fissare “una riserva di posti non superiore al 50 per cento. Il fatto che tale riserva possa essere stabilita “nel limite dei posti disponibili” e “in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni”, ci sembra un banale richiamo alla necessità che vi sia rispetto degli strumenti di programmazione.

Quando il legislatore ha voluto stabilire la possibilità di bandire concorsi riservati, lo ha fatto in modo esplicito e non ha lasciato all’interprete la necessità di ricavarlo in via ermeneutica, ad esempio:

  • articolo 20, comma 2, del d.lgs. 75/2017: “… le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, …, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale …”;
  • articolo 22, comma 15, del d.lgs. 75/2017: “…le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria”;
  • l’articolo 28, comma 1-ter, del d.lgs. 165/2001: “…Una quota non superiore al 15 per cento è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che abbia ricoperto o ricopra l’incarico di livello dirigenziale di cui all’art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, i bandi, che possono essere adottati anche dalle singole amministrazioni, definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e standard riconosciuti”.

Il parere “sorpassa a destra” persino l’ANCI che nel suo Quaderno operativo n. 45[1] aveva affermato: “questa opzione implica necessariamente l’espletamento di un concorso dirigenziale a tempo indeterminato per almeno due posti messi a bando, con le medesime caratteristiche. Solo in questo modo sarà possibile avvalersi della riserva, che vale per i dipendenti già inquadrati a tempo determinato in qualifica dirigenziale ma anche per il personale non dirigenziale: non si può quindi parlare di ‘stabilizzazione’ del personale assunto mediante le procedure dell’art. 110 TUEL, in quanto sarà comunque imprescindibile la partecipazione ad un concorso pubblico di qualifica dirigenziale aperto all’esterno”.

Segnaliamo infine che nel dossier[2] redatto dai servizi studi del Parlamento si legge: “Il comma 1-bis dell’articolo 28 introduce la possibilità di istituire una riserva di posti, non superiore al 50 per cento dei posti messi a bando, nei concorsi per dirigente comunale, per il personale dirigenziale e non dirigenziale assunto a tempo determinato per almeno trentasei mesi di servizio negli ultimi cinque anni ed in possesso di determinati requisiti o per il personale non dirigenziale assunto a tempo indeterminato per lo stesso periodo di tempo”.

Alla luce di tutto questo, restiamo convinti che la norma preveda una quota di riserva nei concorsi e non la possibilità di una quota di concorsi riservati e pertanto che il parere sia erroneo su questo punto.

[1] https://www.anci.it/wp-content/uploads/45_Quaderno-operativo-novita%CC%80-assunzioni-e-regolamento-per-laccesso-allimpiego-1.pdf

[2] https://documenti.camera.it/leg19/dossier/pdf/D23075a.pdf?_1707821582200

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