Progressioni economiche e part-time

La valutazione dell’anzianità di servizio nelle procedure per progressione economica non può essere ridotta in proporzione al regime orario ridotto (part-time) del dipendente.

Non opera, dunque, in questa fattispecie il principio del riproporzionamento che, invece, si applica al trattamento economico.

Questi principi sono stati fissati nell’ordinanza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, 19 febbraio 2024, n. 4313.

Nell’istituto delle progressioni orizzontali viene in considerazione la valutazione del servizio pregresso al fine del giudizio sul merito comparativo per attribuire una progressione economica ed, in proposito, i Giudici hanno ritenuto opportuno ribadire che l’obiettivo di apprezzare in misura puntuale l’esperienza di servizio è in sé legittimo. Occorre, tuttavia, rammentare, in relazione al giudizio di adeguatezza e necessità dei mezzi impiegati, che, come risulta da giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, ‘l’affermazione secondo la quale sussiste un nesso particolare tra la durata di un’attività professionale e l’acquisizione di un certo livello di conoscenze o di esperienze non consente di elaborare criteri oggettivi ed estranei ad ogni discriminazione. Infatti, sebbene l’anzianità vada di pari passo con l’esperienza, l’obiettività di un siffatto criterio dipende dal complesso delle circostanze del caso concreto, segnatamente dalla relazione tra la natura della funzione esercitata e l’esperienza che l’esercizio di questa funzione apporta a un certo numero di ore di lavoro effettuate”. In altri termini, non può esserci alcun automatismo tra riduzione dell’orario di lavoro e riduzione dell’anzianità di servizio da valutare ai fini delle progressioni economiche.

Occorre, invece, verificare se, in base alle circostanze del caso concreto (tipo di mansioni svolte, modalità di svolgimento, ecc.), il rapporto proporzionale tra anzianità riconosciuta ed ore di presenza al lavoro abbia un fondamento razionale oppure non rappresenti, piuttosto, una discriminazione in danno del lavoratore a tempo parziale.

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