Le procedure selettive per il conferimento degli incarichi ex art. 110 del TUEL non sono “concorsi” in senso tecnico e proprio; pertanto, le relative controversie non appartengono alla giurisdizione amministrativa, bensì a quella del giudice ordinario.
Lo ha confermato il TAR Sicilia-Palermo, sezione IV, nella sentenza 13 marzo 2024, n. 981, sottolineando che la distinzione tra concorso pubblico e selezione pubblica è stata ampiamente chiarita dal Consiglio di Stato, anche di recente, proprio con riferimento alla procedura selettiva prevista dall’art.110 TUEL.
È stato ribadito che la procedura selettiva prevista dal citato art.110 “non consiste in una selezione comparativa di candidati svolta sulla base dei titoli o prove finalizzate a saggiarne il grado di preparazione e capacità, da valutare (gli uni e le altre) attraverso criteri predeterminati, attraverso una valutazione poi espressa in una graduatoria finale recante i giudizi attribuiti a tutti i concorrenti ammessi, essendo piuttosto finalizzata ad accertare tra coloro che hanno presentato domanda quale sia il profilo professionale maggiormente rispondente alle esigenze di copertura dall’esterno dell’incarico dirigenziale”.
Le predette conclusioni sono state adottate dal Collegio nella procedura oggetto di contenzioso; procedimento selettivo indetto ai sensi del menzionato art. 110, comma 1, del TUEL, “finalizzato unicamente all’individuazione della parte contraente legittimata alla stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato” e senza dare “luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito comparativa”, con la precisazione che “Il Sindaco può riservarsi di non ricoprire alcun incarico”.