Welfare integrativo: se l’ente aggiunge somme al fondo va rispettato il limite 2016

Vi ricordate quando si diceva (a mio parere con troppa euforia) che la Corte dei conti della Liguria ha detto che le somme per il welfare integrativo non sono trattamento accessorio e quindi non sono soggette al limite del 2016?

Ebbene, se avete questo ricordo, ora va fatta una sana operazione di cancellazione. O meglio, va preso atto di una importante integrazione.

Nella recente deliberazione n. 27/2024 la stessa Corte dei conti della Liguria ha l’opportunità di chiarire meglio i confini di quanto affermato (anche da altre Sezioni regionali), perché, questa volta, la domanda del Comune è un po’ più chiara: l’ente può aumentare il fondo con l’art. 79 comma 2 lettera c) del CCNL 16/11/2022 e destinare le somme al welfare integrativo oltre il limite del 2016?

Come sapete la RGS aveva già avuto modo di rispondere con un secco NO; sarebbe infatti una palese elusione del limite al trattamento accessorio.

Ma, come detto, ora ci pensa la Corte dei conti della Liguria a tornare sull’argomento, fornendo delle conclusioni assai condivisibili.

Tutto “gira” intorno a un concetto chiave: un conto è evidenziare la natura non retributiva del welfare; altro conto è consentire di incrementare il fondo risorse decentrate a quei fini senza tenere conto che esiste un tetto alla spesa di personale, e alla componente accessoria in modo particolare, di cui occorre garantire il rispetto.

La Sezione regionale di controllo per la Liguria, quindi, ritiene che le misure di welfare integrativo possano essere finanziate:

  1. utilizzando le risorse già destinate alle medesime finalità negli esercizi precedenti all’arrivo dell’attuale Ccnl (cioè in vigenza del contratto del 21/05/2018), ossia nel rispetto del limite di spesa storica posto dall’art. 82, comma 2, primo periodo, prima parte, del CCNL Funzioni locali 16/11/2022 (che prevede che “Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme”), limite finanziario autonomo e distinto rispetto a quello previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2016;
  2. utilizzando, eventualmente, quota parte delle risorse che possono alimentare il fondo per la contrattazione integrativa ex art. 79del medesimo CCNL, come previsto dall’art. 82, comma 2, primo periodo, seconda parte, del CCNL (“mediante utilizzo di quota parte del Fondo di cui all’art.79, nel limite definito in sede di contrattazione integrativa”),con conseguente incidenza e necessità di osservanza del limite di finanza pubblica posto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2016;
  3. con le eventuali economie derivanti dai piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’art. 16, commi 4 e 5, del d.l. 98/2011 convertito, con modifiche, in legge n. 111/2011, come previsto dall’art. 82, comma 2, secondo periodo, del CCNL.

Insomma, come avevamo avuto modo di precisare durante le attività formative, l’euforia era forse un po’ troppa ed era giusto, anche in questo caso, usare i soliti canoni di prudenza e razionalità.

 

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