Gli incarichi esterni e le autorizzazioni ai propri dipendenti

Segnalo il seguente documento dell’ANAC in materia di incarichi esterni, autorizzazioni ai propri dipendenti e obblighi di pubblicazione.

Anche alla luce di questo parere, abbiamo pensato di proporvi un CORSO a distanza di due giornate in materia di incarichi esterni e autorizzazioni ai dipendenti. Trovate tutte le informazioni QUA.

Il Presidente dell’ANAC, con proprio provvedimento del 23 aprile 2024, reperibile a questo link https://www.anticorruzione.it/-/atto-del-presidente-23-aprile-2024-fasc.825.2024, sulla base delle proprie FAQ, ha ricordato quanto segue in materia di obblighi di pubblicazione, ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 33/2013:
– devono essere pubblicati i dati relativi agli incarichi oggetto di autorizzazione ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001;
– per gli incarichi non soggetti ad autorizzazione, anche in assenza di una norma che preveda uno specifico obbligo di trasparenza e, quindi, per i quali è sufficiente la comunicazione possono, nella logica dell’accessibilità totale, essere comunque pubblicati come “Dati ulteriori”, nel rispetto dei limiti indicati dall’art. 5-bis del medesimo decreto e previa anonimizzazione o oscuramento dei dati personali eventualmente presenti;
– si devono pubblicare i dati degli incarichi sia conferiti che autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l’indicazione dell’oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico;
– sono oggetto di pubblicazione anche i dati relativi ad incarichi non retribuiti/a titolo gratuito;
– per gli incarichi conferiti a titolo oneroso a personale in quiescenza relativi alla partecipazione a commissioni consultive e comitati scientifici o tecnici (esclusa la riconducibilità agli incarichi di consulenza), non sembra poter trovare applicazione il regime di cui all’art. 18, tenuto conto che i soggetti in quiescenza, a differenza dei componenti esterni dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, non risultano titolari di un rapporto di pubblico impiego al momento della nomina a commissari; possono essere qualificati alla stregua di collaboratori con conseguente operatività degli obblighi di trasparenza posti dall’art. 15 del d.lgs. 33/2013, dal momento che esso prevede che le amministrazioni pubblichino i dati relativi a tutti gli incarichi sia di consulenza che di collaborazione conferiti a soggetti esterni all’amministrazione a qualsiasi titolo;
– per gli incarichi ai componenti (interni o esterni) delle commissioni per le di selezione di esperti PNRR, a supporto delle attività dell’ente, si può ritenere che tali procedure non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 19 del d.lgs. 33/2013, trattandosi di procedure con finalità “esplorativa” e non organizzate secondo modalità tipicamente concorsuali, con la conseguenza che non appaiono ravvisabili, in astratto, le esigenze di trasparenza sottese al citato art. 19;
– in ogni caso, in base all’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013, qualora l’amministrazione rilevi la necessità di assicurare la massima trasparenza della procedura potrà procedere alla pubblicazione dei relativi atti nella sotto-sezione “Bandi di concorso”, stante l’affinità dell’argomento cui sono riferiti i suddetti contenuti.

 

 

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