Lavoro flessibile, non basta come giustificazione il pensionamento di un dipendente
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, nell’ordinanza 17 aprile 2024, n. 10407 ha concluso che non integra il presupposto previsto dall’art. 36 del d.lgs. 165/2001 che legittima l’assunzione di dipendenti a tempo determinato soltanto “per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale” il pensionamento di personale a tempo indeterminato (espressamente riferibili al fabbisogno ordinario) né l’impedimento derivante da un blocco normativo delle assunzioni, in quanto l’assunzione a termine verrebbe così a rappresentare lo strumento per ovviare alla disciplina vincolistica normativamente imposta, frustrando, peraltro, la sottesa ratio di contenimento della spesa pubblica.
Una sintesi chiara ed ineluttabile.