Certo, solo a leggerlo fa sorridere. L’asticella – economica – del massimo spendibile per lavoro flessibile è ferma al 2009, 15 anni fa. Ma tant’è.
Negli anni ci si è chiesti se e quando è possibile rivedere tale limite da parte del singolo ente, fermo restando che la norma non prevede alcun meccanismo di adeguamento.
Qualche anno fa, però, la Corte dei conti Sezione Autonomie, con due diverse deliberazioni, ha detto a quali condizioni – valide solo per i piccoli enti – è possibile ritoccare, eccezionalmente e temporaneamente quell’asticella.
Una recente Deliberazione della Corte dei conti delle Marche ha riaffrontato la problematica, fornendo un riassunto.
Lavoro flessibile – limite di spesa per assunzioni con forme di lavoro flessibili – la giurisprudenza della Corte dei Conti sulla possibilità di determinare un nuovo “tetto”
Un comune, di poco più di 8.000 abitanti, ha interpellato la sezione regionale Marche della Corte dei Conti, rappresentando di avere un “tetto” della spesa per forme di lavoro flessibili (spesa anno 2009, come da art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010) pari a circa Euro 10.000 interamente utilizzati, da anni, per coprire le spese di un dipendente part-time, incaricato nel ruolo di staff del Sindaco (ai sensi dell’art. 90 del TUEL) e, conseguentemente, di non avere alcuno spazio per ulteriori esigenze quali: sostituire dipendenti assenti per periodi medio/lunghi a seguito di aspettative, permessi, astensioni obbligatorie, malattie e infortuni; far fronte alle necessità di potenziare l’organico (per esempio dalla polizia locale e del servizio manutentivo), nei periodi estivi, essendo un comune a vocazione turistica con flussi in costante aumento negli ultimi anni.
Pertanto, l’ente ha chiesto se può adottare un provvedimento motivato nel quale fare riferimento – quale parametro utile ai fini dell’effettuazione della spesa per i rapporti di lavoro flessibile – a quella strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, a servizi fondamentali del comune, come elencati nell’art. 14, comma 27, del citato d.l.
Il nuovo “tetto di spesa per lavoro flessibile” dovrà comunque garantire il rispetto dei presupposti stabiliti all’art. 36, comma 2 e seguenti, del d.lgs. 165/2001 e della normativa contrattuale ivi richiamata nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento, al di fuori delle deroghe previste normativamente (da considerarsi tassative) per: gli enti colpiti da eventi sismici; le assunzioni di Assistenti sociali; le assunzioni per consentire l’attuazione dei progetti del PNRR.
La sezione ha reso il proprio parere, limitandosi agli aspetti generali ed astratti della questione – ovvero relativamente alla verifica dell’esistenza, per gli enti locali che nel 2009 abbiano sostenuto una spesa contenuta per lavoro a tempo determinato, di deroghe ai vincoli alla medesima tipologia di spesa – con la deliberazione n. 112/2024/PAR del 3 luglio 2024, dove, in primis, ha messo in evidenza e riassunto i precedenti giurisprudenziali sulla costituzionalità e finalità della norma e sulle spese incluse ed escluse dal computo del limite.
Inoltre, ha rammentato che:
– la deliberazione n. 1/2017/QMIG della Sezione delle Autonomie ha sancito che “Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i., l’ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l’ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall’art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento. …”;
– con la successiva deliberazione n. 15/2018/QMIG la Sezione delle Autonomie ha ritenuto che il principio fissato con la deliberazione n. 1/2017/QMIG, con riferimento all’ipotesi di assenza di spesa sostenuta nel 2009 per lavoro flessibile, debba “trovare applicazione anche ai casi di spesa storica irrisoria in ossequio alla medesima ratio che ne ha determinato la formulazione originaria”; affermando quindi il seguente principio di diritto “Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., l’ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l’ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall’art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento”.
In conclusione, con riferimento al quesito esaminato, i magistrati contabili marchigiani si attengono al suddetto principio di diritto affermato dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie deliberazione n. 15/2018/QMIG e come anche deliberato dalla sezione regionale Puglia con la deliberazione n. 83/2023/PAR.
Quindi, ogni eventuale scelta che l’ente intenderà adottare per la soluzione delle attività gestionali connesse alle questioni di diritto trattate sarà rimessa, pertanto, alla sua esclusiva discrezionalità e responsabilità, non potendo la Corte, in sede consultiva, interferire né con l’attività gestoria dell’amministrazione né con eventuali iniziative giudiziarie che potrebbero essere intraprese da altri Uffici della Corte o da altre Magistrature.