Che rapporto c’è tra le Convenzioni previste dall’art. 30 del d.lgs. 267/2000 e la gestione del personale? Possono funzionare anche tra enti con la dirigenza ed enti senza la dirigenza?
Riportiamo, innanzitutto, l’art. 30 del TUEL che testualmente dispone:
“1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
[…]
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.”
Dal tenore letterale della disposizione, dunque, emerge chiaramente come lo strumento di cui all’art. 30 consenta agli enti – senza particolari requisiti demografici, territoriali, ecc. – di associare servizi o funzioni specifiche (ad esempio, servizio ragioneria o servizio tributi o settore tecnico) e non, al contrario, singole figure/lavoratori incardinati nelle rispettive strutture (ad esempio, responsabile della ragioneria o responsabile dei tributi o responsabile dell’ufficio tecnico).
Ciò in quanto tale particolare fattispecie è regolata da altre disposizioni dell’ordinamento (legislative e contrattuali), che nel caso in esame non sembrano comunque percorribili poiché i 2 enti coinvolti si configurano rispettivamente come ente con e ente senza dirigenza (al personale dirigenziale si applica una disciplina normativa e contrattuale diversa rispetto al personale delle aree ex posizioni organizzative/EQ).
Pertanto, nel caso esposto, gli enti potrebbero sicuramente procedere alla stipula di un accordo ex art. 30 del TUEL, ma non per associare le funzioni di “Responsabile dell’Ufficio Ragioneria” ma per realizzare l’associazione di un intero servizio e/o funzione (appunto, la ragioneria). In detta ipotesi, sulla base di apposito accordo convenzionale, gli enti dovrebbero individuare un ente “capofila”, titolare (o, comunque, delegato) nell’esercizio dell’intera funzione/servizio, per tutti i comuni conferenti.
A quel punto, il soggetto individuato a capo della struttura (dirigente) – pur mantenendo un unico rapporto giuridico ed economico con l’ente di appartenenza – opererebbe funzionalmente e a tutti gli effetti anche in nome e per conto dell’ente delegante (quindi, anche con potere di firma). In termini generali, del resto, nel caso di convenzioni ex art. 30 TUEL al personale dell’ente capofila è affidato – di norma – l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti alla convenzione, nell’ambito del rapporto giuridico/economico in essere con l’ente di appartenenza, al quale gli enti associati rimborsano una quota dell’onere sostenuto proprio per l’esercizio della funzione, in base ai criteri di riparto stabiliti in convenzione.
In tale quadro, dunque, al personale interessato continuano ad applicarsi le disposizioni normative e contrattuali vigenti già in essere, senza alcun rapporto diretto con l’ente associato; allo stesso modo, l’ente associato non potrà conferire direttamente alcun compenso al personale, il cui rapporto contrattuale – come detto – prosegue con l’ente di appartenenza, al quale potrà eventualmente essere rimborsata una quota dell’onere necessario a garantire la funzione, in base ai criteri fissati dagli enti nell’accordo convenzionale (ad esempio, in ragione del tempo di utilizzo del personale assegnato al servizio o del numero di abitanti o di un criterio territoriale, ecc.).