Utilizzo graduatorie per posti istituiti successivamente: quando è possibile

Il Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza 11 aprile 2025, n. 3140 ha riformato la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto il diritto allo scorrimento di una graduatoria (valida) di concorso in favore della seconda classificata per la copertura di un posto trasformato successivamente alla sua approvazione e ciò in applicazione della “deroga” (all’art. 91, comma 4, del TUEL) prevista dall’art. 17, comma 1-bis, del d.l. 162/2019, convertito in legge 8/2020.

L’amministrazione aveva, invece, previsto per la copertura di detto posto, il ricorso alla mobilità volontaria (ex art. 30 del d.lgs. 165/2001) e solo in subordine lo scorrimento della menzionata graduatoria.

Secondo l’Alto Consesso è corretta la scelta dell’ente, competente ad adottare ogni decisione al riguardo, tenuto conto che la “regola” è quella dettata dall’articolo 91, comma 4, del TUEL (ovvero il divieto di utilizzo delle graduatorie per i posti istituiti o trasformati successivamente), per nulla disapplicata dal successivo d.l. 162/2019.

Pertanto, avvalersi della “deroga” resta una scelta discrezionale dell’amministrazione che, anzi, qualora intenda avvalersene è gravata da un obbligo motivazionale più pregnante ed idoneo a sorreggere le determinazioni inerenti il reclutamento del personale.

Nella fattispecie il comune aveva fornito una chiara ed esaustiva motivazione delle ragioni della scelta, facendo riferimento in sostanza alla volontà di non voler favorire la candidata inserita nella graduatoria della quale si conosceva già il nominativo al momento dell’istituzione del nuovo posto e, testualmente, precisando: “la mobilità consente di rispettare il principio generale di evitare che le pubbliche amministrazioni possano essere indotte a modificare la pianta organica, al fine di assumere uno dei candidati inseriti in una determinata graduatoria, i cui nomi siano già conosciuti sebbene nel caso di esito negativo della mobilità si dovrà dar seguito alla modalità di reclutamento scorrimento di propria graduatoria  …”.

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