Corte dei conti della Lombardia su welfare e limite 2016

Con la delibera n. 79 del 7 aprile 2025, la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo della Lombardia, è stata chiamata a esprimersi sul ricalcolo del limite per il salario accessorio, come previsto dal D.lgs. 75/2017.

Secondo l’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, “a partire dal 1° gennaio 2017, l’importo complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, di ogni amministrazione pubblica, non può superare quello determinato per l’anno 2016.”

Il parametro di riferimento è chiaramente legato al personale in servizio nel 2016 che ha ricevuto il trattamento accessorio, non a quello previsto da eventuali modifiche alla pianta organica. La norma precisa che, nel calcolo, devono essere inclusi tutti i soggetti in servizio, tra cui il personale di comparto, i titolari di posizione organizzativa, i dirigenti e i segretari comunali e provinciali.

Successivamente, l’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha introdotto una maggiore flessibilità al limite stabilito dall’articolo 23, sostituendo il criterio dell’invarianza della spesa complessiva per il trattamento accessorio del 2016 con l’invarianza del «valore medio pro capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa e delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa».

Infine, l’articolo 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha introdotto nuove restrizioni, stabilendo che, a partire dal 2025, ai fini del rispetto del limite di cui all’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, concorrono anche le risorse destinate al welfare integrativo, nell’ambito della contrattazione integrativa, salvo che queste siano già previste da leggi specifiche o da disposizioni di contratti collettivi nazionali precedenti.

Pertanto, le amministrazioni pubbliche dovranno, a partire dal 2025, includere le risorse per il welfare integrativo nel calcolo dell’ammontare complessivo di cui all’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, a meno che tali risorse non siano già stabilite da norme specifiche o da contratti collettivi nazionali precedenti.

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