In questi giorni in cui molto si dibatte sulla nuova norma di incremento del fondo mi è stato chiesto un esempio di calcolo.
Innanzitutto dico una cosa di cui credo vi siate già accorti: l’incremento massimo possibile può essere anche molto molto elevato. Quindi, non spaventatevi… è proprio così!
Certo, ci sarà da verificare la sostenibilità finanziaria dei bilanci e il rispetto del comma 557 e comma 562 della legge 296/2006 (di cui gli incrementi non sono in deroga), ma la cifra massima può essere davvero rilevante.
Comunque, partiamo dalla norma:
“A decorrere dall’anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell’equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall’organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, sino al conseguimento di una incidenza delle somme destinate alla componente stabile del predetto fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell’anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali, non superiore al 48 per cento”
Ed ecco l’esempio.
in caso di altri enti quali Aziende di servizi alla persona (Emilia Romagna) non si applicano?
A partire dal 2025, quindi posso prevederlo nel 2026 se rispetto tutti gli equilibri o se rispetto tutti i parametri è meglio già prevederlo quest’anno?