Tre numeri per decidere l’incremento del fondo

Con qualche settimana alle spalle dall’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto PA, è arrivato il momento di fare sul serio. Ovviamente sto parlando dell’integrazione del fondo delle risorse decentrate, quella prevista dall’art. 14, comma 1-bis, del D.L. 25/2025.

Ora: prima di lasciarsi prendere da facili entusiasmi, servono tre numeri. Chiari, puliti, non opinabili.

Primo: dove siamo rispetto al 48%?

Serve capire se, sommando parte stabile del fondo + stanziamento delle EQ, siete sotto o sopra il famoso tetto del 48% dello stipendio tabellare 2023. Spoiler: in tanti siete rimasti sorpresi. Perché la somma del possibile incremento è spesso molto più alta di quanto ci si aspettasse. Non è un errore, è il legislatore che ha voluto aumentare davvero il trattamento accessorio. Quindi no, il problema non è questo calcolo.

Secondo: e la sostenibilità assunzionale?

Qui le cose si complicano. Perché qualsiasi incremento del fondo è spesa di personale a tutti gli effetti. E quindi va a pesare sugli spazi che abbiamo per le assunzioni a tempo indeterminato, quelli regolati dall’art. 33 del D.L. 34/2019. Più fondo oggi, meno margini per nuovi ingressi domani. E se peggiorate il rapporto tra spesa del personale e entrate correnti… occhio al cambio di fascia nella griglia della virtuosità. Non è proprio una passeggiata.

Terzo: art. 557 e 562, i guardiani del limite

Ultimo controllo, ma solo in ordine cronologico: i limiti storici di spesa del personale, quelli della Legge 296/2006. Ancora lì, ancora operativi. E ancora pronti a fare muro. Perché anche qui, gli incrementi possono essere bloccati da un tetto che sembra invalicabile.

Purtroppo non finisce qui

Quando fate i calcoli, non dimenticate gli oneri riflessi. E, per i limiti del 557 e 562, aggiungete anche l’Irap. Sì, proprio così. La cifra reale per la verifica dei limiti non è solamente quella stanziata nel fondo, ma quella che comprende anche tutti i costi accessori. È anche lì che si gioca la partita.

Insomma, il mix di questi tre elementi—48%, art. 33, limiti storici—è il perimetro entro cui muoversi. Poi, certo, ci sono anche gli equilibri complessivi di bilancio. Ma senza questi tre dati, ogni ragionamento è… fuffa.

Un pensiero su “Tre numeri per decidere l’incremento del fondo

  1. Gianni dice:

    IFEL scrive: “Non è ancora del tutto chiaro se la maggiore spesa per salario accessorio rilevi anche ai fini del comma 557 (media spesa del triennio 2011-2013). Nel dubbio, è opportuno mantenere l’incremento all’interno della spesa di personale complessiva, e quindi rimanere nei margini del comma 557. Sono prevedibili prossimi chiarimenti ministeriali per verificare anche questo punto”.
    Mi chiedo: è possibile con eventuale circolare ministeriale derogare al comma 557? il non esplicito richiamo nell’art. 14 c.1-bis del D.L. 25/2025 ha un suo significato? che permane il limite perchè non esplicitamente richiamato o che quel limite è superato visto che vengono esplicitamente richiamati solo i limiti del D.L. crescita e dell’asseverazione del revisore per l’equilibrio pluriennale di bilancio? Purtroppo per molti di noi Enti cambia moltissimo….

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