Con qualche settimana alle spalle dall’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto PA, è arrivato il momento di fare sul serio. Ovviamente sto parlando dell’integrazione del fondo delle risorse decentrate, quella prevista dall’art. 14, comma 1-bis, del D.L. 25/2025.
Ora: prima di lasciarsi prendere da facili entusiasmi, servono tre numeri. Chiari, puliti, non opinabili.
Primo: dove siamo rispetto al 48%?
Serve capire se, sommando parte stabile del fondo + stanziamento delle EQ, siete sotto o sopra il famoso tetto del 48% dello stipendio tabellare 2023. Spoiler: in tanti siete rimasti sorpresi. Perché la somma del possibile incremento è spesso molto più alta di quanto ci si aspettasse. Non è un errore, è il legislatore che ha voluto aumentare davvero il trattamento accessorio. Quindi no, il problema non è questo calcolo.
Secondo: e la sostenibilità assunzionale?
Qui le cose si complicano. Perché qualsiasi incremento del fondo è spesa di personale a tutti gli effetti. E quindi va a pesare sugli spazi che abbiamo per le assunzioni a tempo indeterminato, quelli regolati dall’art. 33 del D.L. 34/2019. Più fondo oggi, meno margini per nuovi ingressi domani. E se peggiorate il rapporto tra spesa del personale e entrate correnti… occhio al cambio di fascia nella griglia della virtuosità. Non è proprio una passeggiata.
Terzo: art. 557 e 562, i guardiani del limite
Ultimo controllo, ma solo in ordine cronologico: i limiti storici di spesa del personale, quelli della Legge 296/2006. Ancora lì, ancora operativi. E ancora pronti a fare muro. Perché anche qui, gli incrementi possono essere bloccati da un tetto che sembra invalicabile.
Purtroppo non finisce qui
Quando fate i calcoli, non dimenticate gli oneri riflessi. E, per i limiti del 557 e 562, aggiungete anche l’Irap. Sì, proprio così. La cifra reale per la verifica dei limiti non è solamente quella stanziata nel fondo, ma quella che comprende anche tutti i costi accessori. È anche lì che si gioca la partita.
Insomma, il mix di questi tre elementi—48%, art. 33, limiti storici—è il perimetro entro cui muoversi. Poi, certo, ci sono anche gli equilibri complessivi di bilancio. Ma senza questi tre dati, ogni ragionamento è… fuffa.
IFEL scrive: “Non è ancora del tutto chiaro se la maggiore spesa per salario accessorio rilevi anche ai fini del comma 557 (media spesa del triennio 2011-2013). Nel dubbio, è opportuno mantenere l’incremento all’interno della spesa di personale complessiva, e quindi rimanere nei margini del comma 557. Sono prevedibili prossimi chiarimenti ministeriali per verificare anche questo punto”.
Mi chiedo: è possibile con eventuale circolare ministeriale derogare al comma 557? il non esplicito richiamo nell’art. 14 c.1-bis del D.L. 25/2025 ha un suo significato? che permane il limite perchè non esplicitamente richiamato o che quel limite è superato visto che vengono esplicitamente richiamati solo i limiti del D.L. crescita e dell’asseverazione del revisore per l’equilibrio pluriennale di bilancio? Purtroppo per molti di noi Enti cambia moltissimo….