Domanda e risposta sulle Elevate Qualificazioni

Siamo un ente che intende applicare l’integrazione del fondo ai sensi dell’art. 14, c.1 del d.l. 25/2025, per poi contrattare una somma da destinare allo stanziamento delle E.Q.

Se durante l’anno si verificassero delle economie sulla quota parte utilizzata ad incremento dello stanziamento E.Q., le stesse saranno economie di bilancio o ritornano nella disponibilità delle risorse stabili del fondo?


​Innanzitutto vanno precisati alcuni aspetti.

Le somme stanziate con l’art. 14 comma 1 del d.l. 25/2025 entrano nel fondo delle risorse decentrate nella parte stabile non rilevante ai fini del limite del trattamento accessorio del 2016.

A questo punto, qualora l’ente volesse stanziare più somme a favore delle Elevate Qualificazioni deve avere la consapevolezza che questo incremento deve essere compatibile con il limite dell’anno 2016.

Tra le varie possibilità ​- non esaminate qua – c’è anche quella di contrattare con i sindacati una riduzione della parte stabile del fondo del trattamento accessorio per creare questo spazio nel rispetto del limite.

In tale sede di contrattazione va precisato, oltre all’importo, anche se tale azione vale per un solo anno o per un periodo superiore e/o anche se può essere rivisto nel contratto degli anni successivi.

A questo punto, con una variazione di bilancio, si sposteranno le somme dal capitolo del fondo a quello/i delle elevate qualificazioni.

Se nel corso dell’anno ci sono economie sullo stanziamento delle EQ, potrà accadere quanto segue:

– ​Nessuna azione da parte dell’ente: le somme sono economie di bilancio e non possono essere utilizzate per altre finalità

– ​Prima della chiusura dell’esercizio, con una variazione di bilancio specifica e previo confronto con i sindacati, le somme non spese​ per le EQ possono andare ad incrementare il fondo delle risorse decentrate

– se previsto negli accordi e nei propri sistemi organizzativi e premianti, le economie ottenute sulla retribuzione di posizione vanno ad aggiungersi al valore della retribuzione di risultato delle stesse EQ e dello stesso anno (Aran CFL 123).

​Non vi è mai, quindi, nessun automatismo, ma tutto deve essere gestito correttamente nel rispetto delle tempistiche del bilancio e delle fasi di costituzione e contrattazione dei fondi.

Si sottolinea che in ogni caso eventuali economie generate sulla retribuzione di risultato (erogata l’anno successivo) possono essere invece considerate esclusivamente economie di bilancio.

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2 pensieri su “Domanda e risposta sulle Elevate Qualificazioni

  1. anna musetti dice:

    Se l’ente decidesse di incrementare il fondo che risorse che nono rilevano ai fini del limite del trattamento accessorio del 2016 perchè, decidendo in contrattazione di spostare una parte dell’incremnento sulle EQ, questo incremento deve essere compatibile con il limite dell’anno 2016?

  2. nunzio fornaro dice:

    Ove nel corso dell’anno l’Amministrazione decidesse di aumentare il Fondo per il trattamento accessorio del personale destinatario degli incarichi di Elevata Qualificazione operando la contestuale e corrispondente riduzione del Fondo delle risorse decentrate , ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lettera u), del vigente CCNL Comparto funzioni locali – triennio 2019-2021, quale sarebbe la decorrenza dell’adeguamento della retribuzione di posizione degli incaricati ? Al momento dell’entrata in vigore del CCDI o a decorrere dal 1° gennaio?

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