Nel percorso verso la definizione del CCNL Funzioni Locali 2022-2024, uno dei temi tecnici ma molto rilevanti era la traslazione di una quota dell’indennità di comparto nello stipendio tabellare.
Un’operazione che, oltre a semplificare la struttura retributiva, porta con sé effetti positivi indiretti su diversi istituti (pensione compresa).
Questo passaggio, previsto dall’art. 60 dell’Ipotesi di CCNL, implica però un inevitabile riequilibrio: incrementando la componente fissa della retribuzione, si riduce in modo corrispondente la parte stabile del Fondo risorse decentrate (art. 79 del CCNL 16/11/2022). Una scelta attenta agli impatti complessivi di spesa.
La tematica era chiara; restava da definire quando tutto questo sarebbe avvenuto.
In origine, la decorrenza sembrava legata alla data di firma definitiva del nuovo CCNL: dall’1 gennaio dell’anno successivo alla sottoscrizione.
Ma poiché i tempi della firma definitiva non sono sempre prevedibili e quindi si sarebbe sicuramente andati al 2027, è intervenuta una precisazione formale.
L’errata corrige rinvenibile qua sul sito dell’ARAN, infatti, indica che il conglobamento decorrerà dal primo gennaio dell’anno successivo alla sottoscrizione dell’Ipotesi di CCNL.
La traduzione pratica è ora certa: sarà dal 1° gennaio 2026.


Mi permane un dubbio: ma l’ipotesi può essere considerata sottoscritta anche se all’appello manca la firma di un sindacato? Ringrazio anticipatamente per il chiarimento. Cordiali saluti Daniela Roat