Il colloquio nelle progressioni verticali in deroga

Negli ultimi mesi si sta consolidando un orientamento giurisprudenziale che, progressivamente, sta sgombrando il campo da uno dei dubbi più ricorrenti in materia di progressioni verticali “in deroga”: la possibilità di prevedere un colloquio. Dopo le importanti aperture del Consiglio di Stato (sez. V, n. 4790/2025) e del TAR Lazio-Roma (n. 4036/2025), anche il TAR Toscana, con la sentenza 16 febbraio 2026, n. 355, conferma che il colloquio non solo è ammissibile, ma rappresenta uno strumento pienamente legittimo per accertare le competenze professionali richieste per l’accesso all’area superiore.

La sentenza, tuttavia, aggiunge un tassello molto importante, perché chiarisce con altrettanta nettezza che questa discrezionalità incontra un limite preciso e vincolante nel CCNL. In particolare, l’art. 13, comma 7, del CCNL Funzioni locali impone che ciascun parametro di valutazione abbia un peso non inferiore al 20% del totale. Non si tratta di una indicazione di massima, ma di un vero e proprio vincolo contrattuale. Nel caso esaminato, l’amministrazione aveva attribuito ai titoli un peso pari al 15%, alterando così l’equilibrio voluto dal contratto collettivo: da qui l’illegittimità della procedura.

Il messaggio che emerge è quindi duplice e molto operativo. Da un lato, viene ulteriormente confermata la piena legittimità del colloquio nelle progressioni verticali in deroga, superando definitivamente l’idea che tali procedure debbano basarsi solo su automatismi o su valutazioni meramente documentali. Dall’altro lato, però, viene ricordato con forza che la costruzione della procedura deve avvenire nel rigoroso rispetto dei pesi e dei criteri fissati dal CCNL, che non possono essere liberamente modificati dall’ente.

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