Lunedì 23 febbraio 2026 sottoscritto il nuovo CCNL del comparto Funzioni locali 2022-2024. Il contratto è valido ed efficace, perché firmato nel rispetto delle regole di rappresentatività previste dall’art. 43 del d.lgs. 165/2001. Questo è il punto fermo.
La prima questione operativa per gli enti, però, non riguarda solo aumenti e istituti economici. Riguarda i soggetti delle relazioni sindacali.
L’art. 7 del nuovo CCNL stabilisce che i soggetti titolari della contrattazione integrativa sono:
a) la RSU;
b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL.
La conseguenza è lineare: l’organizzazione sindacale che non ha sottoscritto il contratto non è soggetto titolare della contrattazione integrativa a livello decentrato. Non va quindi convocata al tavolo negoziale in quanto struttura territoriale (ferma restando, ovviamente, l’eventuale presenza di propri eletti nella RSU).
Il punto più delicato riguarda però informazione e confronto.
L’art. 4 prevede che l’informazione sia resa “ai soggetti sindacali di cui all’art. 7”.
L’art. 5 utilizza la stessa formula per il confronto.
Il contratto, dunque, costruisce un sistema coerente: informazione, confronto e contrattazione integrativa hanno il medesimo perimetro soggettivo. Chi non rientra tra i soggetti dell’art. 7 resta formalmente fuori anche dalle altre modalità relazionali.
Da qui nasce il dubbio applicativo.
Una lettura strettamente letterale porta a escludere la sigla non firmataria non solo dal tavolo negoziale, ma anche dai flussi informativi e dal confronto formale. Tuttavia, in giurisprudenza – seppure in altri comparti – si stanno affacciando orientamenti che distinguono tra legittimazione negoziale e prerogative partecipative, valorizzando i principi di libertà sindacale e l’art. 28 dello Statuto dei lavoratori.
Il rischio, quindi, non è sulla validità del contratto nazionale, che non è in discussione, ma su eventuali contestazioni in sede locale qualora l’esclusione venga estesa anche a informazione e confronto.
Per gli enti, la questione è molto concreta:
– sul tavolo della contrattazione integrativa il perimetro è definito dall’art. 7;
– su informazione e confronto occorre decidere se applicare in modo rigoroso il rinvio contrattuale oppure valutare con attenzione il possibile profilo di contenzioso.
Il nuovo CCNL è appena entrato in vigore. Tra le prime verifiche operative non ci sono solo gli adeguamenti economici, ma anche la corretta individuazione dei soggetti delle relazioni sindacali. Perché la mancata firma di una sigla non incide sulla validità del contratto, ma incide – eccome – sull’assetto dei tavoli negli enti.
Attendiamo chiarimenti ufficiali.
