Anche alla luce di recenti deliberazioni della Corte dei conti, è tornata di attualità la questione degli incarichi esterni e, soprattutto, del loro rapporto con gli appalti di servizi.
Provo a tenermi lontano dalle polemiche, che su questi temi non mancano mai. Mi limito, molto più semplicemente, a richiamare ciò che dice la legge. Non le interpretazioni, non le ricostruzioni più o meno creative, ma le condizioni che il legislatore ha espressamente previsto.
Partiamo dagli appalti di servizi.
L’articolo 6-bis del d.lgs. 165/2001 è piuttosto chiaro: ciò che rileva è che l’esternalizzazione – comunque la si voglia qualificare (appalto, concessione, ecc.) – comporti un risparmio di gestione. Un risparmio che, peraltro, deve essere asseverato dall’organo di revisione. Il focus è tutto lì: sulla convenienza economica dell’operazione, tenendo conto ed eventualmente agendo sulla dotazione organica (oggi potremmo dire: sul fabbisogno di personale).
Diverso è il piano degli incarichi esterni.
Qui entra in gioco l’articolo 7, comma 6, dello stesso decreto legislativo, che pone condizioni ben precise. Tra queste, due in particolare:
- l’amministrazione deve aver preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne;
- la prestazione deve avere natura temporanea ed essere altamente qualificata.
Il punto, a ben vedere, è molto semplice: siamo di fronte a due discipline diverse, che rispondono a logiche differenti.
Da un lato, l’esternalizzazione di un servizio, che si giustifica (anche) in termini di risparmio.
Dall’altro, l’incarico esterno, che si giustifica per l’assenza di competenze interne e per la specificità della prestazione.
E allora la domanda viene quasi naturale: perché continuare a mescolare i piani?
Perché insistere in sovrapposizioni interpretative che il legislatore, semplicemente, non ha previsto?
Forse, ogni tanto, basterebbe fermarsi alla norma.
