Se vent’anni di spese di personale qualche certezza ce l’hanno consegnata è il principio di omogeneità dei dati.
Ed è proprio da qui che parte la Corte dei conti Molise con la deliberazione 43/2026 dedicata alla nuova deroga introdotta dal Dl 19/2026 per i Comuni fino a 3.000 abitanti.
La norma, come noto, consente di non considerare alcune componenti della spesa del segretario comunale – stipendio tabellare, posizione “base” e risultato minimo teorico – sia ai fini del limite generale della spesa di personale sia del tetto al salario accessorio.
Il dubbio operativo era però inevitabile: quelle somme vanno sterilizzate solo nell’anno corrente oppure anche negli anni storici che formano il limite?
La Corte risponde in modo netto: la depurazione deve avvenire in entrambi gli aggregati.
Quindi, quando il Comune elimina oggi quella quota dalla spesa di personale, deve fare la stessa operazione anche sui valori storici di riferimento (2011-2013, 2008 oppure 2016, a seconda del vincolo considerato).
La ragione è semplice ed è la stessa che accompagna da anni tutta la giurisprudenza contabile sui limiti assunzionali: il confronto deve avvenire tra dati omogenei.
La Corte molisana, pur nel contesto di un quesito dichiarato inammissibile perché presentato da un segretario comunale, conferma quindi una linea ormai consolidata: quando una voce viene esclusa dai vincoli di spesa, l’esclusione deve operare integralmente, sia sul valore attuale sia sul parametro storico di raffronto.
In fondo, più che una novità, è l’ennesima applicazione di un principio ormai classico nella gestione della spesa di personale: le deroghe funzionano davvero solo quando i numeri vengono trattati tutti allo stesso modo.
