Progressioni verticali, le ultime sentenze

Le progressioni verticali servono a valorizzare il personale interno. Ma valorizzare non significa inventarsi scorciatoie. Le sentenze del 2026 stanno mettendo qualche paletto utile.

Il TAR Toscana, sentenza n. 355/2026, ha confermato che si possono usare prova orale o assessment per valutare le competenze. Però ha annullato una procedura in cui ai titoli era stato attribuito solo il 15% del punteggio. Il CCNL richiede almeno il 20% per ciascun parametro: titoli, competenze ed esperienza. A mio parere, è proprio lì che passa il confine tra discrezionalità e arbitrio.

Il Consiglio di Stato, sentenza n. 2652/2026, ha poi ricordato che il voto numerico può bastare come motivazione, ma solo se prima la commissione ha fissato criteri chiari. Il numero regge se dietro c’è una griglia. Da solo, rischia di essere troppo poco.

Sul fronte dei titoli, i giudici ammettono una lettura sostanziale dell’esperienza: possono valere, ad esempio, una precedente iscrizione all’albo o profili professionali omogenei. Ma non tutto è recuperabile dopo. Il Consiglio di Stato, sentenza n. 2846/2026, ha detto chiaramente che un titolo non può essere depositato dopo la scadenza della domanda, anche se prima della graduatoria. Altrimenti salta la par condicio.

Altro punto importante: le graduatorie delle progressioni interne non sono graduatorie concorsuali ordinarie da usare quando serve. Il Consiglio di Stato, sentenza n. 2468/2026, ha ricordato che queste procedure sono deroghe al concorso pubblico e non possono essere utilizzate per coprire posti istituiti successivamente.

Infine, il TAR Marche, sentenza n. 357/2026, ha ammesso la modifica dei criteri in corso d’opera, ma solo riaprendo o prorogando i termini. Se cambiano le regole del gioco, tutti devono poter decidere se partecipare.

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