Riporto una domanda/risposta sulla questione.
Quesito:
L’Ente si appresta ad adottare una modifica della struttura organizzativa prevedendo l’istituzione di un nuovo Ufficio di Elevata qualificazione con conseguente conferimento di un nuovo incarico di EQ;
contestualmente, avendo l’Ente spazio sul limite di cui all’art. 23 co. 2 del D.lgs 75/2017, è intenzione della Giunta aumentare lo stanziamento a bilancio destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle elevate qualificazioni per finanziare in parte anche il trattamento economico della suddetta EQ.
Si chiede se detto incremento si possa definire di natura “stabile” oppure se occorre comunque annualmente un indirizzo specifico della Giunta relativo alla destinazione della somma in questione. In generale, le somme destinate dall’ente negli anni alle EQ in aumento dell’importo originariamente previsto, avendo spazio sul limite, per valorizzare le EQ e stanziate in bilancio devono essere ogni anno supportate da apposito indirizzo della giunta in mancanza del quale vanno ridotte?
Risposta:
In merito alla natura delle risorse destinate alle Elevate Qualificazioni (EQ), occorre chiarire che esse non costituiscono un fondo autonomo con dinamiche di consolidamento automatico simili a quelle della parte stabile del fondo risorse decentrate, ma rappresentano uno stanziamento annuale definito dall’ente nel proprio bilancio.
A mio parere, tale stanziamento è configurabile come una scelta di programmazione che richiede annualmente un atto di indirizzo dell’amministrazione, poiché la Giunta è chiamata a stabilire con propria deliberazione, o all’interno del PIAO, l’entità delle risorse da destinare complessivamente alla retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi apicali. Anche laddove l’ente disponga di margini all’interno del limite complessivo del trattamento accessorio (il cosiddetto “tetto 2016”), l’incremento dello stanziamento per le EQ non è “stabile” per legge, ma rimane subordinato alle decisioni dell’organo esecutivo in sede di bilancio di previsione. Tali scelte di stanziamento possono benissimo essere richiamate negli atti di cui sopra.
La distinzione tra organizzazione e finanziamento è centrale: mentre la pesatura della nuova posizione di EQ produce un punteggio che può restare valido nel tempo, il valore economico effettivo della retribuzione dipende dal budget che l’ente decide di stanziare per quell’esercizio (o comunque nel pluriennale). Pertanto, in mancanza di una specifica conferma annuale o di un indirizzo negli atti di programmazione finanziaria, l’amministrazione non può dare per scontata la permanenza di incrementi precedentemente deliberati in via discrezionale, dovendo garantire la coerenza tra il sistema di graduazione e le somme effettivamente disponibili in bilancio.
