L’aumento delle somme delle EQ con la capacità assunzionale

Certe notizie sul nuovo CCNL in arrivo vanno date, a parere nostro, con la dovuta cautela.

Anche in questa occasione (era già accaduto con la bozza del rinnovo delle Funzioni Locali del triennio 2022-2024), si trova nel testo una clausola che permetterebbe alle amministrazioni di aumentare l’importo destinato alle Elevate Qualificazioni facendo ricorso alle capacità assunzionali non utilizzate. Si aggiunge un rinvio all’ultimo periodo dell’art.52 comma 1-bis del dlgs 165/2001 che, in realtà, ragiona di altro (progressioni di carriera, c.d. “verticali”, e loro copertura finanziaria).
Prescindendo da ciò, come in precedenza la scelta solleva grandi perplessità perché si attribuisce al contratto collettivo la capacità di derogare all’unisono a due norme di coordinamento della finanza pubblica, per le quali vige l’assoluta riserva di legge:
1) la deroga all’art. 33 del d.l. 34/2019, che dispone in ordine alla capacità assunzionale di regioni, province e comuni e che associa tale capacità solo ed esclusivamente ad assunzioni a tempo indeterminato;
2) la deroga al limite 2016, ex art. 23 comma 2 dlgs 75/2017, che non prevede che l’utilizzo di capacità assunzionale possa consentire un superamento del tetto per aumentare il trattamento accessorio del personale.
3) il rispetto, ovviamente, del limite di spesa di personale.
Trattasi, sembra evidente, di norme per derogare alle quali occorre senz’altro un intervento del Legislatore, non avendo un Ccnl competenza e forza per farlo.
Non si discute la ratio di una scelta del genere. Qualcuno può apprezzarla, altri no. La domanda, semplicemente, è perché non percorrere l’iter corretto per arrivarci, dandole reale applicabilità?

Gianluca Bertagna e Davide d’Alfonso

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