Un dipendente viene assunto a tempo determinato per sostituire una lavoratrice assente per maternità. Dopo qualche mese la lavoratrice rientra, ma all’ente farebbe comodo trattenere ancora il dipendente assunto a termine.
Si può fare, visto che non sono ancora trascorsi i 36 mesi?
No, almeno non sulla base del contratto stipulato per la sostituzione.
Sul punto il nuovo CCNL Funzioni locali 2022-2024 è particolarmente chiaro. L’articolo 51 prevede che i contratti a termine abbiano una durata massima di trentasei mesi, ma precisa anche che, quando il contratto è stato stipulato per ragioni sostitutive, il rapporto si risolve automaticamente con il rientro in servizio del lavoratore sostituito, anche se questo avviene prima della data indicata nel contratto.
Il punto è proprio qui: i 36 mesi rappresentano un limite massimo, non una causale che consente all’amministrazione di utilizzare liberamente il lavoratore fino a quella scadenza.
Del resto, l’articolo 36 del d.lgs. 165/2001 consente alle pubbliche amministrazioni di ricorrere al lavoro flessibile soltanto per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale. La sostituzione di una dipendente assente è certamente una di queste. Ma quando la dipendente rientra, quella specifica esigenza viene meno.
Se l’ente ha una diversa e autonoma esigenza temporanea potrà valutarla secondo le regole previste per il lavoro a termine, verificando presupposti, modalità di reclutamento e disciplina applicabile. In altre parole, il mancato raggiungimento dei 36 mesi non è sufficiente per prorogare il rapporto: deve continuare a esistere una concreta esigenza temporanea che giustifichi il contratto a termine.
