Il blocco del fondo e le specifiche disposizioni di legge

Durante i corsi delle scorse settimane ho avuto modo di confrontarmi con tantissimi colleghi ai fini dell’impatto della manovra estiva sul fondo risorse decentrate, in particolar modo sulle voci relative alle specifiche disposizione di legge (Ici, Progettazioni interne, ecc.). Ho riassunto la questione.

Premessa

Nel triennio 2011-2013 sono a rischio le progettazioni interne e tutte le attività svolte dai dipendenti degli enti locali sulla base di specifiche disposizioni di legge. Il comma 2-bis dell’articolo 9 del DL n. 78/2010 introdotto dalla legge di conversione n. 122/2010 prevede un forte vincolo al trattamento accessorio dei lavoratori. Viene infatti definito che l’ammontare complessivo delle risorse destinate a tale trattamento non può essere, nel triennio di riferimento, superiore a quello del 2010.

Tra le voci che vengono erogate ai dipendenti delle autonomie, spiccano certamente gli importi correlati alle attività di progettazione interna di cui all’articolo 92 del D.lgs. 163/2006, delle attività per il potenziamento e l’accertamento delle entrate degli uffici tributi, nonché per le altre voci previste da specifiche disposizioni di legge[1]. Si tratta in ogni caso di retribuzioni che per un principio di onnicomprensività transitano necessariamente dal fondo delle risorse decentrate ancorché su di esse non vi sia una vera e propria contrattazione. Il contratto dei dipendenti degli enti locali dell’1.4.1999 ha identificato una casistica specifica sotto la voce “Articolo 15 lettera k)”, che contiene appunto gli incrementi del fondo dovuti a “specifiche disposizioni di legge”.

 I dubbi

I dubbi sono tanti. Nel blocco delle retribuzioni e nel blocco dei trattamenti accessori rientrano anche tali voci? Se un dipendente nel 2010 ha ricevuto un determinato importo, tale somma potrà essere superata nell’anno 2011? Il totale destinato alla progettazione interna e quantificato nel trattamento accessorio del 2010, potrà essere maggiore nel 2011? E se sì, ciò dovrà avvenire a scapito di altre voci del fondo (compensazione) oppure è possibile sostenere che le voci correlate a specifiche disposizioni di legge sono escluse dal blocco?

Questioni di certo non facili per le quali è possibile trovare alcune “giustificazioni” in merito alla possibilità di escludere la lettera k) dai blocchi del Dl n. 78/2010.

 L’inclusione nel blocco

Rimane però un punto fermo: il legislatore con la manovra estiva ha chiesto un sacrificio e come tale è fondamentale dare la giusta importanza al contesto normativo ed economico nel quale le disposizioni sono state introdotte.

Sostenere che le retribuzioni per progettazioni interne, per attività di potenziamento e accertamento dei tributi locali e per altre specifiche disposizioni di legge non sono bloccate significa innanzitutto andare contro al disposto normativo letterale: il comma 2-bis dell’articolo 9 afferma infatti che il riferimento è a tutti i compensi destinati al trattamento accessorio. Non vi è dubbio che le voci in esame rientrano in tale definizione.

 L’esclusione dal blocco

Sulla possibilità invece di escludere le specifiche disposizione di legge ex lettera k) possiamo contare su alcune motivazioni di logica e razionalità che così si riassumono:

– La mancata attribuzione di progettazioni interne potrebbe portare ad una maggiore spesa nell’ente locale, laddove anziché individuare la percentuale massima del 2%, si dovrà provvedere nel piano delle opere pubbliche un costo maggiore dovuto alle attività (e consulenze) di soggetti esterni all’amministrazione;

– La mancata possibilità di retribuire i dipendenti impiegati nell’attività di accertamento delle imposte comunali, potrebbe portare a minori introiti oltre al mancato rispetto di principi di equità fiscale;

– Vale inoltre la pena di ricordare che la giurisprudenza contabile in caso di affidamento di incarichi a soggetti esterni ha sempre valutato, nell’analisi dell’eventuale danno erariale, l’effettiva presenza di professionalità interne all’amministrazione;

– Si tratta di specifiche disposizioni di legge che il legislatore ha mantenuto valide e presenti negli ordinamenti nonostante la manovra e per le quali le amministrazioni hanno adottato specifici ed appositi regolamenti per l’erogazione delle somme;

– Tali voci costituiscono entrata e uscita del fondo delle risorse decentrate; costituiscono certamente trattamento accessorio, ma di fatto non sono contrattate con le parti sindacali;

– La dottrina, ed in particolare la Sezione autonomie della Corte dei conti con la delibera n. 16/2009, ha ritenuto che tali voci non rientrino nel calcolo delle spese di personale ai fini del rispetto del comma 557 della Legge finanziaria 2007.

 Conclusioni

Le motivazioni a supporto di una possibile esclusione di ciò che rientra nella k) dell’articolo 15 del C.C.N.L. 1/4/99 non mancano. Quanto reggono però di fronte al contesto attuale in cui il legislatore ha chiesto per il triennio un sacrificio su una partita importante quale quello delle retribuzioni dei dipendenti pubblici? L’intervento normativo è nato per un un’unica finalità: quella di contenere i costi di una spesa specifica e delicata quale quella del personale. I motivi elencati sono sufficienti per escludere dal blocco tali retribuzioni?

Sull’argomento la Corte dei conti del Veneto ha già avuto modo di toccare “di passaggio” la questione. La domanda posta da un comune riguardava la possibilità di integrazione delle risorse variabili del Fondo incentivante la produttività in costanza di superamento del limite di spesa del personale. In particolare l’ente chiedeva se in tale situazione sia possibile l’integrazione delle risorse variabili, compreso gli incentivi ICI e progettazione, del fondo incentivante la produttività o se ciò sia precluso fino al rientro della spesa di personale al di sotto del limite di quella dell’anno 2004.

La Sezione regionale, con la Delibera n. 172/2010 ad un punto precisa: la conclusione negativa circa la richiesta del Comune sembra ulteriormente avvalorata dalla lettura dell’articolo 9, comma 2-bis) del d.l. 31.5.2010, n. 78 convertito nella legge 30.7.2010, n. 122 che è proprio l’articolo in esame con il presente approfondimento.

 Questione quindi della massima importanza, che deve trovare un’interpretazione chiara ed univoca nel più breve tempo possibile.


[1] Potrebbero rientrare in tale definizione anche l’utilizzo delle sanzioni per violazioni al codice della strada dopo la modifica avvenuta dalla L. 120/2010, anche se si ritiene più condivisibile l’orientamento della Corte dei conti della Lombardia che con Delibere n. 961 e 1068 del 2010 ha precisato che appare più corretto l’inquadramento tra le risorse di cui all’art. 15 comma 5 del Ccnl 1.4.1999

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