Economie anno precedente e fondo

Come noto sulla questione del blocco ai sensi del comma 2bis dell’art. 9 del Dl n. 78/2010 ci sono due tesi:

– corte conti veneto – delibera n. 285/11 che ritiene che il limite rispetto al fondo 2010 si applichi anche sulle economie anni precedenti

– corte conti puglia – delibera n. 58/11 che invece sostiene il contrario.

Chi ha ragione?

Secondo me il Veneto. Prima di tutto per una lettura “letterale” della norma: ciò che è bloccato è ciò che ANNUALMENTE E’ DESTINATO. Quindi tali somme vengo di anno in anno rese nuove nella destinazione.

In secondo luogo perchè la norma stessa non prevede eccezioni di sorta.

Infine in quanto la stessa delibera n. 51 della Corte dei conti sezioni riunite ha affermato il principio generale che appunto non ci sono eccezioni, tranne solo due casi, ovvero progettazioni interne e avvocatura.

Il resto è tutto congelato.

p.s. torno a breve sulla questione compensi Istat qualora transitino dal fondo.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

uno × 2 =