Spese di personale su spese correnti: precisazioni

L’art. 76 comma 6 del d.l. n. 112/2008 più volte modificato prevede il divieto di assunzione per gli enti locali che hanno un rapporto tra spese di personale e spese correnti superiore al 50%. Su questo limite vi sono state nel tempo diverse interpretazioni, anche se, a livello generale, si può affermare che, in questo caso, dal concetto di “spesa di personale” non si possa dedurre alcunché come invece si fa per l’art. 1 comma 557 della finanziaria 2007 (riduzione in valore assoluto rispetto all’anno precedente).

Nel contesto mancava però una qualche interpretazione su come gestire, sempre ai fini del rapporto tra spese di personale e spese correnti, quei costi che vengono “suddivisi” tra più enti in virtù di convenzioni (e possiamo ipotizzare anche in virtù di comandi).

E’ intervenuta di recente la Sezione Autonomie della Corte dei conti, la quale, nella deliberazione n. 17/2013, conclude (secondo me giustamente):

L’onnicomprensività della nozione spesa di personale, da intendere ai fini del rapporto strutturale tra la spesa di personale e la spesa corrente, ex all’art. 76, comma 6 del d.l. 112/2008, convertito dalla legge n.133/2008, importa che nel caso dell’utilizzo del segretario in convenzione, la spesa imputata all’ente capofila deve essere calcolata in virtù del rapporto organico che intercorre con l’ente di appartenenza, considerando l’intero importo.

In allegato, il testo completo della deliberazione.

ALLEGATO: CORTE CONTI – SEZIONE AUTONOMIE – DELIBERA N. 17/2013

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Un pensiero su “Spese di personale su spese correnti: precisazioni

  1. daniela dice:

    La sentenza in oggetto , nel dispositivo, fornisce una corretta definizione dell’aggregato “spese di personale ” per le convenzioni di segreteria , in cui la spesa per il segretario deve comparire corretamente per intero a carico del comune capofila.
    Nelle considerazioni che precedono il dispositivo, non sembra però consentire che possa essere poi escluso, per il comune capofila, il rimborso proveniente dall’ente convenzionato.
    Questo contrasta con il principo di “onnicomprensività” in quanto la spesa per il segretario in convenzione viene così contabilizzata due volte :interamente nell’aggregato spesa di personale dell’ente capofila, ma anche nella spesa dell’altro comune convenzionato per la parte relativa al rimborso a suo carico.

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