Limite salario accessorio e posizioni organizzative

Nonostante siano trascorsi più di due anni dalla Deliberazione n. 26/2014 della Sezione Autonomie della Corte dei conti, non si placano in dubbi sui limiti al salario accessorio di cui all’art. 1 comma 236 della legge 208/2015 nei confronti delle posizioni organizzative pagate a bilancio (enti senza la dirigenza).

Ne ho già parlato diverse volte (a questo link il riassunto delle puntate precedenti: https://www.gianlucabertagna.it/2014/10/21/art-9-comma-2-bis-e-posizioni-organizzative/), ma riporto gli estremi di un’ennesima pronuncia da parte di Sezione regionale della Corte dei conti.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 294/2016 hanno quindi ribadito il principio che, ai fini del confronto con il fondo del 2015 e della relativa riduzione proporzionale rilevano tanto le risorse del bilancio imputate al fondo quanto le risorse direttamente stanziate in bilancio a copertura degli oneri relativi alle posizioni organizzative nei comuni privi di qualifiche dirigenziali, presentando le medesime caratteristiche funzionali di destinazione e l’idoneità ad incrementare la spesa per il trattamento accessorio del personale in ragione del loro concreto utilizzo.

Un’ultima precisazione: le posizioni organizzative negli enti senza la dirigenza CONTINUANO A NON TRANSITARE DAL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO, ma devono comunque essere considerate ai fini dell’art. 1 comma 236 della legge 208/2015.

ALLEGATO: CORTE CONTI LOMBARDIA – DELIBERAZIONE N. 294/2016 – POSIZIONI ORGANIZZATIVE

 

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