Si chiede come debba essere correttamente determinato l’ammontare del compenso di cui all’ art.24 del CCNL 14.9.2000 che testualmente cita: :
Trattamento per attività prestata in giorno festivo – riposo compensativo
“1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione giornaliera di cui all’art.52, comma 2, lett. b) maggiorata del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.”
Abbiamo rilevato interpretazioni differenti da parte dei diversi comuni e delle associazioni sindacali.
Si evidenzia innanzitutto che il comma 1 dell’art. 24 del CCNL del 14/09/2000 è stato sostituito dall’art. 14 del CCNL 05/10/2001 che così dispone:
1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all’art.52, comma 2, lett. b)(Comma così sostituito dall’art. 14 CCNL del 5/10/2001), con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. Secondo quanto anche l’Aran sostiene nel parere 900-24A1 “al personale che, per particolari esigenze di servizio (e, quindi, non come lavoro ordinario settimanale o come ordinaria prestazione in turno) presta la propria attività in giornata di riposo settimanale (di norma, di domenica), deve essere applicata la disciplina dell’art. 24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000; (maggiorazione del 50% del compenso per le ore lavorate ed equivalente riposo compensativo)
Sembra chiaro che compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all’art. 52, comma 2, lett. b) si debba intendere la sola maggiorazione oraria ed il riposo compensativo che dovrà essere di durata pari a quello della prestazione[1].P
er quanto riguarda poi i dubbi circa l’applicazione del CCNL in armonia con quanto imposto dal D.Lgs. 66/2003 si ritiene che per espressa previsione dello stesso D. Lgs 66 la norma sia derogabile dal CCNL, a condizione di accordare al lavoratore equivalenti periodi di riposo compensativi o una “protezione appropriata”. Tale interpretazione viene ribadita anche dall’Aran nel parere 900-24F2.
Per quanto riguarda poi il caso di prestazione di lavoro in un giorno di riposo settimanale (domenica) del personale della Polizia municipale (e quindi, non come lavoro ordinario settimanale o come ordinaria prestazione in turno) si ritiene debba applicarsi la previsione del comma 1 dell’art. 24 del CCNL 14/09/2000 così come modificato dall’art. 14 del CCNL 05/10/2001.
[1] Dichiarazione congiunta n. 13 CCNL 5/10/2001 Con riferimento all’art. 24, comma 1, del CCNL del 14/9/2000 al fine di una corretta applicazione, le parti concordano che il riposo compensativo, ivi previsto, non può non avere che una durata corrispondente alle ore di lavoro effettivamente prestate.