Progressioni orizzontali retroattive?

Riprendo la discussione sulle progressioni orizzontali e sulla loro possibile retroattività.

Ciò che aveva un po’ turbato l’ambiente è stato un articolo su Il Sole 24 Ore di qualche mese fa che sentenziava l’impossibilità di fare delle progressioni orizzontali retroattive citando un parere dell’Aran.

L’ente che mi aveva posto la domanda che di seguito riporto con la mia risposta, ha chiesto un parere anche all’Aran.

La quale ha riconfermato il proprio parere di qualche anno fa!!! Ovvero che è nella “normalità” un meccanismo che vede le progressioni orizzontali anche “retroattive” purchè i criteri siano preventivamente determinati.

Riporto quindi al termine di questa discussione anche il parere dell’Aran. Ringrazio Paola del Comune di Cesate per avermelo girato da poter mettere a disposizione di tutti.

Mi è stata posta la seguente domanda. Ho provato a dare una risposta.

DOMANDA:

Premesso che:

–         l’Aran con pareri n.399-5E2 e 399-5F1 del 25 ottobre 2007, ha fornito indicazioni agli enti affinché non si escludesse in linea di principio la possibilità di corrispondere gli arretrati per le progressioni orizzontali, a decorrere dall’anno precedente rispetto alla data in cui si formalizza l’accordo sindacale, a condizione che sussistano i criteri di valutazione e selezione meritocratica del personale dipendente.

–         L’Aran, con propria successiva e differente interpretazione pubblicata su “Il Sole 24 ore” in data 22 febbraio 2010, ha puntualizzato l’impossibilità di concedere progressioni economiche con decorrenza retroattiva rispetto a quella in cui ne viene decisa l’attivazione.

–         La delegazione di parte pubblica di questo Ente sta chiudendo le trattative con le OO.SS. a completamento della sottoscrizione del contratto decentrato per l’anno 2009 per dare corso all’attuazione dell’istituto delle progressioni economiche all’interno di categorie;

–         In sede di trattativa le OO.SS. hanno proposto che la decorrenza delle progressioni sia dal 1° gennaio 2009 e quindi retroattiva rispetto la data di sottoscrizione dell’accordo (anno 2010);

–         Questo Ente, già dall’anno 2000, ha adottato i criteri di valutazione e selezione del personale di cui il personale stesso è a conoscenza;

–         La valutazione di tutto il personale dipendente è stata effettuata tenendo conto dei criteri di cui al comma precedente.

Si chiede un Vs. parere autorevole circa la legittimità della procedura in merito alla corresponsione degli arretrati con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2009.

RISPOSTA

Innanzitutto una precisazione sul sistema “progressioni orizzontali” dopo la riforma Brunetta.

Le progressioni economiche sono trattate dall’articolo 23 del D.Lgs. 150/2009, tale norma stabilisce che: “1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all’articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come introdotto dall’articolo 62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. 2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.”. Tale norma, al secondo comma,  fissa delle condizioni che non sono assolutamente nuove, ma per il comparto enti locali erano già presenti nell’articolo 5 del CCNL 31 marzo 1999, o sono stati elaborate dalla dottrina e adottate nella prassi delle amministrazioni locali.

L’articolo 65 del medesimo decreto, per gli enti locali (secondo il combinato disposto dei commi 1, 2 e 4), stabilisce che le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti entro il 31 dicembre 2011 e, in caso di mancato adeguamento, dal 31 dicembre 2012 non sono ulteriormente applicabili.

Di conseguenza le progressioni devono essere riconosciute sulla base dei vigenti contratti integrativi, che sono pienamente efficaci, se rispettosi dei limiti fissati dai vigenti CCNL. Si segnala in proposito che l’unico elemento che si pone apparentemente in contrasto con i principi del CCNL è la valutazione della professionalità maturata anche con riferimento alla “anzianità”.

Per quanto riguarda il caso specifico si ritiene di condividere il primo orientamento espresso dall’Aran con i pareri n. 399-5E2 e 399-5F1 del 25 ottobre 2007.

Quello che conta è che i dipendenti abbiano condizione certe sulle regole vigenti al momento di resa delle prestazioni. Pertanto se i criteri delle progressioni orizzontali erano precedentemente inclusi in contratti integrativi decentrati e le stesse progressioni avvengono ora, anche con decorrenza anticipata rispetto al momento attuale, si ritiene che le stesse siano in regola con i disposti contrattuali.

D’altronde il sistema di valutazione permanente nasce nel Ccnl 1999 affinchè i dipendenti vengano valutati tutti gli anni ai fini della produttività e delle progressioni orizzontali. I contratti integrativi decentrati annuali devono quindi “limitarsi” a stabilire quanto del fondo destinare a tale istituto.

ALLEGATO: Risposta Aran su progressioni orizzontali

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