Piccoli enti: la mobilità prima del 2011

Diversi enti mi stanno chiedendo informazioni su come considerare la mobilità nella vigenza del comma 562 della Finanziaria 2007 che prevede un’assunzione a fronte di una cessazione nell’anno precedente.

Premesso che non vi è in capo all’amministrazione alcun obbligo di concedere la mobilità ai propri lavoratori, riporto di seguito alcune considerazioni assolutamente condivisibili della Corte dei conti della Lombardia.

Si ritiene che, al di là di diverse considerazioni da parte della Funzione Pubblica e di alcune sezioni regionali della Corte dei conti, la ratio che sta dietro alla disposizione in esame sia quella del contenimento della spesa di personale, sia a livello di ente che a livello di pubblica amministrazione.

Posto quindi che il vincolo della spesa dell’anno 2004 è insuperabile, ed oggi ancor di più dopo la disapplicazione delle deroghe, si ritiene che la questione sulla mobilità possa essere riassunta nel migliore dei modi con questa affermazione estratta dalla Deliberazione n. 768/2010  della Corte dei conti della Lombardia :

La ratio della vigente normativa sulla mobilità è quella di garantire la razionale distribuzione delle risorse tra le amministrazioni pubbliche, oltre ad economie di spesa di personale complessivamente intesa, perché consente una stabilità dei livelli occupazionali.

Pertanto, la mobilità si configura ex se in termini di neutralità di spesa solo se la stessa avvenga tra amministrazioni entrambe sottoposte a vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato.

Al contrario, la mobilità non è considerata neutrale, quando l’amministrazione cedente non è sottoposta a vincoli sulle assunzioni e invece lo è l’amministrazione ricevente che, in questo caso, potrà procedere alla costituzione di un nuovo rapporto solo nei limiti in cui potrà procedere a nuove assunzioni e a incrementi di spesa del personale.

Il principio è stato ribadito anche nella Delibera n. 521/2010 :

La mobilità può essere attuata anche fra enti che debbono rispondere a limiti differenziati purchè a conclusione dell’operazione non vi sia stata alcuna variazione nella consistenza numerica e nell’ammontare della spesa di personale, fatte salve le specifiche possibilità di incremento accordate dalla disciplina di settore a ciascun ente. “

Si riportano inoltre le considerazioni della delibera n. 876/2010 della corte dei conti della Lombardia che chiarisce ulteriormente la questione:

la mobilità si configura ex se in termini di neutralità di spesa solo se avvenga tra amministrazioni entrambe sottoposte a vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato (cfr. Lombardia/768/2010/PAR) e la “mobilità per compensazione” o interscambio riguardi dipendenti aventi un medesimo profilo retributivo in modo che non si generino oneri aggiuntivi per la finanza pubblica (cfr. parere n. 0053596/2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze).

        Ne discende l’esclusione dal novero delle cessazioni di lavoro “complessivamente intervenute nell’anno precedente” di quelle derivanti da trasferimento per mobilità (verso altro ente soggetto a limitazione di assunzioni) e a fronte delle quali si intenda procedere alla sostituzione con una corrispondente mobilità in entrata da ente soggetto ai medesimi vincoli di spesa. Non è ammissibile, invece, che la mobilità in uscita possa essere compensata in corso d’anno con una nuova assunzione dall’esterno (delibere n. 123/2010/PAR e 768/2010/PAR citate).

3.     In conclusione, il Comune di Montescano, a fronte del già disposto trasferimento di un proprio dipendente in mobilità volontaria presso altro ente del comparto, non può promuovere procedure di assunzione dall’esterno (eventualmente legittime nel 2011 se compatibili con i nuovi parametri normativi e con il vincolo dell’invarianza della spesa di personale rispetto a quella   impegnata nel 2004) ma potrebbe procedere alla sostituzione in corso d’anno con una unità della medesima area funzionale proveniente da altra amministrazione locale, a condizione che quest’ultima sia assoggettata a disciplina limitativa delle assunzioni e siano rispettate le ulteriori condizioni prescritte dall’art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004.

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